Cessazione della materia del contendere in caso di soddisfazione della pretesa (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 69 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione previdenziale abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata dal pensionato, riliquidando il trattamento pensionistico nei termini richiesti. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non esclude, tuttavia, la condanna dell’ente alle spese di lite ove emerga che l’adempimento sia intervenuto solo a seguito dell’instaurazione del giudizio, nonostante le comprovate sollecitazioni dell’interessato in sede amministrativa e la circostanza che la documentazione necessaria fosse già nella disponibilità dell’Istituto. In tal caso, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale le spese seguono la sorte della pretesa che sarebbe stata verosimilmente accolta.

Il Fatto

Il ricorrente, già dirigente di ruolo del comune di Firenze e successivamente responsabile di una struttura territoriale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, aveva chiesto all’INPS la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, a seguito della rideterminazione del trattamento economico disposta con decreto prefettizio e con nota del Ministero dell’Interno. A fronte del perdurante silenzio dell’Istituto, nonostante diffide e solleciti, il pensionato aveva proposto ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze contributive.

Costituitosi il contraddittorio, l’INPS rappresentava di aver provveduto alla riliquidazione richiesta, con una prima determina adottata nel marzo 2026 e con una seconda determina del luglio 2026, recante il riconoscimento della maggiorazione dell’indennità di posizione per il periodo lavorativo contestato. L’Istituto chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Il Ministero dell’Interno, evocato in giudizio quale controinteressato, eccepiva la carenza della propria legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico delle Pensioni ha conformato la propria decisione alle conclusioni delle parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere, stante l’intervenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata attraverso la riliquidazione del trattamento pensionistico nei sensi richiesti dal ricorrente.

Il nucleo della motivazione attiene, tuttavia, al regolamento delle spese di lite. La Corte ha rilevato che l’INPS aveva provveduto alla riliquidazione solo a seguito dell’instaurazione del giudizio e nonostante le comprovate sollecitazioni dell’interessato in sede amministrativa, protrattesi dal 2019. Dagli atti era emerso, in particolare, che gli elementi sulla base dei quali l’Istituto aveva adottato l’ultima determina di riliquidazione risultavano già nella disponibilità dell’Ente previdenziale sin dalla comunicazione del Ministero dell’Interno del luglio 2022, essendo il prospetto trasmesso nel giugno 2026 meramente riepilogativo di informazioni già acquisite agli atti.

Da tale ricostruzione fattuale la Corte ha tratto la conseguenza che la soccombenza virtuale andasse imputata all’INPS, il quale aveva determinato la necessità del ricorso giurisdizionale. L’Istituto è stato pertanto condannato alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi 1.500,00 euro oltre accessori di legge, a nulla rilevando la circostanza che la riliquidazione fosse stata perfezionata soltanto in corso di causa, atteso che la documentazione necessaria era già nella disponibilità dell’Ente prima dell’avvio del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *