Ricevitore del lotto condannato per omesso riversamento proventi con dolo aggravato (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 87 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di ricevitoria del gioco del lotto è agente contabile ai sensi dell’art. 178 del R.D. n. 827/1924, con conseguente responsabilità ex art. 194 del medesimo R.D. e artt. 74, 84 e 85 del R.D. n. 2440/1923. L’omesso riversamento dei proventi del gioco, in assenza di prova di forza maggiore o caso fortuito, integra danno erariale. La condotta del ricevitore che non provvede al versamento né tardivamente, violando consapevolmente precise disposizioni di legge, è connotata da dolo. Sugli importi trattenuti e non versati sono dovuti, sino al saldo effettivo, esclusivamente gli interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso d’interesse legale, ai sensi dell’art. 33, comma 2, l. n. 724/1994, che costituiscono risarcimento ex lege del danno da ritardato pagamento e non sanzione amministrativa. Eventuali recuperi intervenuti in altra sede, anche stragiudiziali o in azioni esecutive, e la fideiussione se non ancora introitata, vanno a detrarre la pretesa azionata.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il titolare di una ricevitoria del gioco del lotto, concessionario in forza di contratto stipulato nel 2023. Per la settimana contabile dal 13 al 19 marzo 2024, il ricevitore ometteva di riversare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i proventi del gioco per un ammontare di euro 9.998,48. A seguito dell’inadempimento, l’Amministrazione sospendeva i terminali, notificava ingiunzione di pagamento e avviava il procedimento di revoca della concessione, conclusosi nel luglio 2024, incamerando la cauzione di euro 2.000,00, prestata tramite polizza fideiussoria.
L’importo incamerato risultava insufficiente a coprire il debito, che, perdurando l’inadempimento, veniva iscritto a ruolo e rimaneva insoluto. La Procura regionale azionava la responsabilità contabile del concessionario per il mancato riversamento, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. L’invito a fornire deduzioni ex art. 67 c.g.c. restava senza riscontro e il convenuto non si costituiva in giudizio, venendo dichiarato contumace.
La Motivazione della Corte
La Sezione giurisdizionale ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto, regolarmente evocato con notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., secondo il c.d. rito degli sconosciuti. Nel merito, l’azione è stata ritenuta fondata. Il Collegio ha escluso dubbi sulla sussistenza del rapporto di servizio: il concessionario di ricevitoria del lotto, operando nell’apparato amministrativo finalizzato alla gestione del servizio pubblico, si qualifica come agente contabile, con maneggio di denaro pubblico.
La responsabilità discende dalla violazione degli obblighi di riversamento previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 303/1990, che impone al ricevitore di versare i proventi della settimana precedente, al netto di vincite e aggio, e dall’art. 25 del medesimo decreto, che disciplina gli adempimenti successivi. Dalla documentazione in atti è risultato l’omesso versamento per l’importo di euro 9.998,48. Il Collegio ha escluso che l’inadempimento fosse dovuto a forza maggiore o caso fortuito, non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso.
Quanto all’elemento psicologico, la Sezione ha ravvisato il dolo. La condotta del ricevitore, improntata a grave negligenza e palese inottemperanza agli obblighi contrattuali — non avendo provveduto al pagamento neanche tardivamente — rivelava una consapevole violazione di precise disposizioni di legge. La Corte ha richiamato il proprio precedente n. 98/2023 per affermare che chi gestisce il servizio di ricevitoria del lotto è addetto alla riscossione e al maneggio di somme rilevanti per conto dell’erario, con conseguente insorgere della responsabilità contabile e degli obblighi restitutori.
In ordine alla quantificazione del danno, il Collegio ha precisato che la cauzione di euro 2.000,00, ancorché incamerata dall’Amministrazione, non risultava ancora escussa e nulla era stato riscosso a tale titolo. Ha quindi ribadito, richiamando la sentenza n. 48/2021, che eventuali recuperi intervenuti in altra sede, come pure la fideiussione se non ancora introitata, andranno a detrarre la pretesa azionata. Il convenuto è stato pertanto condannato al pagamento della somma di euro 9.998,48 in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Sugli importi sono stati riconosciuti gli interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso legale, ai sensi dell’art. 33, comma 2, l. n. 724/1994. La norma configura tali interessi non come sanzione amministrativa, che si affianca alla sanzione pecuniaria, ma come risarcimento ex lege dell’intero danno da ritardato pagamento, salva la prova del maggior danno da parte del Pubblico ministero, non fornita nel caso di specie. Le spese di giudizio, liquidate in euro 111,42 con decreto di correzione di errore materiale, sono state poste a carico del convenuto soccombente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.