Acquisto di partecipazione in house per la riscossione coattiva (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 340 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisto di partecipazioni societarie da parte di enti locali, l’atto deliberativo deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alle ragioni e finalità della scelta sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 175/2016. La Corte dei conti, in sede di controllo, verifica la conformità dell’atto ai parametri dei commi 1 e 2, nonché agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, senza sostituirsi alla discrezionalità amministrativa. L’assenza di un business plan analitico non impedisce, di per sé, il giudizio positivo di sostenibilità finanziaria, ove l’ente dia conto degli indicatori economico-patrimoniali della società e il responsabile del servizio esprima parere di regolarità contabile. Il parere della Sezione non è vincolante e, se negativo, può essere superato con motivazione analitica e pubblicazione nel sito istituzionale.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la deliberazione del proprio Consiglio comunale con cui ha stabilito di acquisire una partecipazione minoritaria in una società a totale partecipazione pubblica, al fine di affidare a quest’ultima, in in house, il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali. L’operazione prevede l’acquisto di n. 8 azioni per un valore nominale di 4.000,00 euro, con perfezionamento mediante successivo provvedimento.
Nell’atto si dà atto che il contratto di affidamento in concessione con il gestore uscente è in scadenza al 31.12.2024. La trasmissione è avvenuta ai fini conoscitivi e per la verifica prevista dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. Con nota istruttoria la Sezione ha chiesto conferma delle finalità e notizie sul perfezionamento dell’acquisto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione assegnata alla Corte dei conti dalla disposizione, precisandone tempi, parametri di riferimento ed esiti. Il pronunciamento deve intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento; decorso inutilmente il termine, l’amministrazione può procedere autonomamente. Richiamando la deliberazione n. 16/QMIG/2022 delle Sezioni riunite, i Giudici ne individuano la ratio nell’esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione mediante strumenti di diritto privato.
Quanto al riparto di competenze e ai contenuti, la Corte verifica che l’atto sia stato adottato con le modalità prescritte dagli artt. 7 e 8 del TUSP. L’acquisto risulta autorizzato da specifica delibera consiliare, depositata tre giorni liberi prima della seduta, con motivazioni relative alle necessità dell’ente.
Sul piano dei vincoli finalistici, la Sezione accerta che le attività della società rientrano nell’oggetto sociale e nella missione istituzionale dell’ente, soddisfacendo il duplice vincolo di scopo e di attività prescritto dall’art. 4 del TUSP. Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, pur in assenza di elaborati specifici, l’atto dà conto degli indicatori economici degli ultimi tre esercizi, con risultato sempre positivo. I favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio economico-finanziario consentono di ritenere l’acquisto finanziariamente sostenibile, con obbligo di monitoraggio in capo al Comune.
In ordine alla convenienza economica, la Corte osserva che essa implica una comparazione rispetto a soluzioni alternative. La scelta è sorretta dall’insufficienza delle risorse interne, dalla mancanza delle necessarie qualifiche professionali e dall’offerta di condizioni migliorative rispetto al gestore uscente, con un aggio inferiore. La sola esiguità dell’investimento, precisa la Sezione, non vale automaticamente a ritenere verificata la convenienza. Sul piano degli aiuti di Stato, la società è a controllo analogo congiunto e ha un amministratore unico.
All’esito, la Corte non ravvisa elementi ostativi all’acquisto della partecipazione, con le osservazioni svolte in parte motiva, e dispone la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.