Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio per resa di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 115 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto ha natura giurisdizionale, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, come si desume dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica. Quando l’agente contabile provvede al deposito del conto giudiziale e l’amministrazione lo trasmette alla sezione giurisdizionale, il giudizio instaurato per l’assegnazione del termine perentorio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con conseguente pronuncia di estinzione e nulla per le spese.
Il Fatto
La Procura Regionale aveva proposto ricorso al giudice monocratico della Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, ai sensi dell’art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, chiedendo l’assegnazione di un termine perentorio all’agente contabile per il deposito del conto giudiziale ex art. 233 d.lgs. n. 267/2000, relativamente alle annualità 2019-2020. Con decreto era stato fissato il termine di sessanta giorni per il deposito dei conti da parte dell’agente contabile e il successivo termine di trenta giorni per la trasmissione degli stessi da parte dell’ente alla sezione giurisdizionale.
L’amministrazione comunale aveva provveduto alla trasmissione dei conti giudiziali in data 15.12.2025, e con successivo decreto era stata fissata la camera di consiglio per la discussione del giudizio. All’udienza camerale, la Procura Regionale aveva dato atto della regolare trasmissione della documentazione contabile, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale, ha preliminarmente ricostruito la natura del giudizio per resa di conto, qualificandolo come giudizio di natura giurisdizionale, ancorché strumentale rispetto al giudizio di conto. Tale natura sarebbe ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante la pronuncia di una sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 del codice di giustizia contabile.
Ciò premesso, la Corte ha rilevato che l’agente contabile aveva ormai ottemperato all’obbligo di deposito del conto giudiziale e che l’amministrazione aveva regolarmente trasmesso la documentazione alla sezione giurisdizionale. L’istanza della Procura Regionale, volta all’assegnazione di un termine perentorio, era pertanto rimasta priva del suo oggetto, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia coattiva.
La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con nulla per le spese, disponendo la rimessione degli atti al magistrato relatore per il loro concreto esame. La pronuncia si inserisce nel solco dell’orientamento secondo cui il giudizio per resa di conto, pur nella sua strumentalità rispetto al giudizio di conto, conserva piena natura giurisdizionale e richiede pertanto una definizione formale mediante sentenza, anche nell’ipotesi di sopravvenuta ottemperanza dell’obbligo di deposito.
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Nota della Redazione
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