Danno erariale rifiuti: prova del quantum e confisca ex d.lgs. 231/2001 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 280 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per omesso o inadeguato trattamento dei rifiuti urbani, l’accertamento del danno erariale non può fondarsi sulla proiezione dei riscontri di irregolarità emersi in un limitato segmento temporale ed in un solo impianto all’intero periodo ed a tutti gli impianti gestiti. Ove il danno non sia provabile nel suo preciso ammontare, il giudice contabile deve far ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., procedendovi anche d’ufficio ed in grado di appello. La confisca disposta ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231/2001, ove abbia funzione riparatoria e sia stata integralmente distribuita agli enti danneggiati, determina il venir meno del danno e preclude la condanna in sede contabile.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti aveva promosso azione di responsabilità per un danno erariale di ingente consistenza, quantificato in oltre venticinque milioni di euro, patito da ventiquattro Comuni di un Ambito Territoriale Integrato in conseguenza del pagamento di servizi di trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti urbani previsti nei contratti di affidamento, ma non eseguiti o eseguiti irregolarmente nel segmento temporale gennaio 2010 – ottobre 2015. Il danno era ascritto a titolo di dolo, con vincolo di solidarietà, sia alle società affidatarie del servizio, sia a persone fisiche che in esse ricoprivano posizioni apicali o operative di rilievo.

Dopo un articolato percorso processuale, nel corso del quale era stata dapprima declinata e poi riaffermata la giurisdizione del giudice contabile, la Sezione regionale accoglieva la domanda e condannava in solido i convenuti ai diversi importi per ciascuno indicati. Tutti i condannati proponevano distinti appelli, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio della ragione più liquida, che consente di definire la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, valorizzando le esigenze di economia processuale. In appello opera il limite dell’effetto devolutivo: la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Poiché la consistenza del danno è stata oggetto di gravame da parte di tutti gli appellanti, è su tale profilo che si concentra l’analisi.

La Corte respinge anzitutto la tesi secondo cui il danno sarebbe escluso perché i Comuni hanno comunque ottenuto la rimozione dei rifiuti. La raccolta è solo uno dei passaggi del processo e il corrispettivo pattuito copre anche i trattamenti successivi, che il gestore è obbligato per legge a eseguire secondo standard predefiniti. Il mancato o inadeguato trattamento integra dunque una violazione degli obblighi legali e contrattuali, e quanto pagato per l’attività non o male svolta dà luogo a danno erariale.

Gli inoppugnabili riscontri di irregolarità sussistono però solo per una frazione limitatissima del periodo considerato: i servizi di osservazione, controllo e pedinamento documentano conferimenti irregolari di frazione organica in due brevi intervalli, complessivamente inferiori alle sette settimane e riferiti a un solo impianto. Il primo giudice ha proiettato quei risultati sull’intero quinquennio e su tutti gli impianti, con meccanismi valutativi di tipo induttivo e assumendo che l’intero quantitativo fosse stato conferito in discarica senza biostabilizzazione.

La Corte rileva incongruità tra le relazioni degli organi ausiliari: le quantità non biostabilizzate e i moltiplicatori applicati divergono, la percentuale del 40% è stata impiegata costantemente senza considerare la sua prevista riduzione per l’incremento della raccolta differenziata, e il costo del trattamento risulta disomogeneo tra impianti. Anche con riguardo alla frazione organica umida, la stima si fonda in parte su dati attendibili e in parte su elementi valutativi non asseverati da riscontri obiettivi. Ne segue che le evidenze documentali non consentono, con la sicurezza richiesta da ogni statuizione di condanna, una determinazione analitica e puntuale del danno; nemmeno un ausilio tecnico risulterebbe decisivo, risolvendosi in una revisione cartolare.

Non essendo il danno provabile nel preciso ammontare, si applica il criterio equitativo dell’art. 1226 cod. civ., utilizzabile anche d’ufficio. Il riferimento è alla quantificazione operata in sede penale; la confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001, a differenza di quella generale, può operare in funzione riparatoria e condurre al ristoro del danneggiato. Poiché le somme confiscate sono state ripartite e distribuite ai Comuni danneggiati, il danno risulta integralmente soddisfatto: viene meno l’elemento indispensabile della fattispecie e gli appelli vanno accolti, con annullamento della sentenza impugnata e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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