Spese per gemellaggi e relazioni pubbliche tra qualificazione contabile e obblighi di rendicontazione (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 77 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le spese sostenute da un ente locale per l’organizzazione e l’attività di iniziative di gemellaggio con altre amministrazioni locali, aventi carattere ufficiale e istituzionale, rientrano nell’ambito delle spese di rappresentanza e, come tali, sono soggette al regime di contenimento e ai conseguenti obblighi di rendicontazione e controllo. Tali spese sono legittime solo se rispettano i criteri di inerenza alle finalità istituzionali, congruità, sobrietà ed economicità, nonché il requisito dell’ufficialità, essendo effettuate attraverso gli organi che hanno il potere di spendere il nome dell’amministrazione. L’obbligo di elencazione in apposito prospetto da allegare al rendiconto, ai sensi dell’art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011, concerne le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, categoria nella quale vanno ricondotte le spese per gemellaggi.
Il Fatto
Il Comune di Vigone, in occasione del trentennale del gemellaggio con un Comune argentino, ha previsto una visita ufficiale della delegazione istituzionale e una cerimonia pubblica celebrativa. L’Amministrazione ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte un parere sulla corretta qualificazione contabile e sulla rendicontazione delle spese connesse all’iniziativa. In particolare, è stato chiesto se le spese per l’ospitalità, il trasporto, l’acquisto di materiale celebrativo, la degustazione di prodotti tipici e l’organizzazione di momenti musicali possano essere ricondotte alla categoria delle relazioni pubbliche, e se tali spese debbano essere inserite nel prospetto di cui al D.M. 23 gennaio 2012.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Quanto al primo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile in quanto proveniente da un Comune per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali e sottoscritta dal sindaco. Quanto al profilo oggettivo, la Sezione ha rilevato che i quesiti, pur originati da un’esigenza gestionale concreta, si prestano a essere considerati in astratto, consentendo l’interpretazione delle norme di contabilità pubblica senza ingerirsi nelle scelte gestionali riservate alla discrezionalità dell’ente.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento della magistratura contabile, secondo cui le spese sostenute per l’organizzazione e l’attività di gemellaggio rientrano a pieno titolo nella categoria delle spese di rappresentanza e delle relazioni pubbliche di cui all’art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010. Tale qualificazione discende dalla finalità di tali spese, dirette a consentire all’ente di manifestarsi all’esterno e di accrescere il proprio prestigio e ruolo istituzionale. La Corte ha però precisato che la legittimità delle spese è subordinata alla sussistenza di rigorosi presupposti: la correlazione con le finalità istituzionali, la motivazione sull’interesse perseguito e la rispondenza a criteri di ragionevolezza e congruità.
Con riguardo alle singole voci di spesa elencate dal Comune, la Sezione ha osservato che la puntuale elencazione proposta dall’ente rimanda ad una richiesta di consulenza specifica, non ammissibile in sede di parere. Ogni decisione sulla categoria di ascrizione della spesa resta tuttavia rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell’ente, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria. La Corte ha inoltre richiamato l’opportunità che l’ente adotti uno specifico regolamento per disciplinare le spese di rappresentanza, al fine di garantirne trasparenza, imparzialità e contenimento.
Quanto all’obbligo di rendicontazione, la Sezione ha respinto la tesi dell’Amministrazione, chiarendo che, essendo le spese per gemellaggi riconducibili alla categoria delle spese di rappresentanza, esse devono essere elencate nell’apposito prospetto allegato al rendiconto, ai sensi dell’art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e trasmesse alla competente Sezione regionale di controllo. La Corte ha altresì ricordato l’obbligo di trasmissione degli atti di spesa superiori a 5.000 euro previsto dall’art. 1, comma 173, legge n. 266/2005, trattandosi di spese di relazioni pubbliche e rappresentanza, che devono essere disposte dagli organi di governo dell’ente.
Nota della Redazione
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