Conto giudiziale regolare per discrasia tra riscossioni riferibili a presidi distinti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 98 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto giudiziale, la discordanza tra il totale delle riscossioni esposto dall’agente contabile e il totale delle ricevute acquisite non integra di per sé un ammanco suscettibile di addebito. Quando le ricevute si riferiscono a prestazioni erogate da presidi dislocati sull’intero territorio dell’azienda sanitaria e non nel solo comune ove l’agente opera, la differenza va imputata alla diversa perimetrazione della gestione e non alla condotta dell’agente. Il conto deve pertanto essere dichiarato regolare, non sussistendo prova della mancata riscossione o del mancato versamento. La mancata risposta al foglio di rilievo non trasforma in certezza la mera prospettazione istruttoria dell’ufficio di revisione.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Calabria è investita del giudizio di resa del conto giudiziale relativo a “Riscossioni ALPI” per l’esercizio 2017, riferibile al sub distretto di Soriano Calabro di un’azienda sanitaria provinciale. Il conto, depositato a seguito di giudizio per resa e parificato dall’amministrazione, espone un totale di riscossioni pari a € 1.195,00, integralmente versato in tesoreria.

All’esito dell’esame della documentazione acquisita tramite delega alla Guardia di Finanza, l’ufficio di revisione rileva una marcata discrasia: le ricevute emesse nel periodo 2.1.2017-28.12.2017 ammontano a € 246.688,00. Il magistrato istruttore formula un foglio di rilievo, prospettando un ammanco di € 245.493,00 e l’assenza dei presupposti per il discarico. Nessun riscontro perviene all’ufficio; l’agente contabile deduce la correttezza del conto depositato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra il perimetro soggettivo della gestione e l’ambito territoriale cui le ricevute acquisite si riferiscono. L’agente contabile ha documentato di aver operato per le sole riscossioni ALPI del sub distretto di Soriano Calabro nel periodo 1.1.2017-30.9.2017, riscuotendo esclusivamente gli importi delle prestazioni erogate negli ambulatori ivi ubicati.

La somma riportata nel conto, pari a € 1.195,00, appare pertanto corretta, perché afferente in via esclusiva a quelle prestazioni. Le ricevute per complessivi € 246.688,00, al contrario, si riferiscono a prestazioni intramoenia svolte sull’intero territorio dell’azienda sanitaria provinciale, come emerge dalla tabella allegata alla memoria, recante l’indicazione degli importi e dei presidi ospedalieri di riferimento.

La discrasia trova dunque spiegazione nella diversità dei perimetri considerati, non in una omessa riscossione o in un omesso versamento imputabili all’agente. Il ragionamento valorizza la ricostruzione già contenuta nella relazione introduttiva, ove si prospettava l’esistenza di altri agenti contabili ovvero la riferibilità delle ricevute a distinti centri di costo dislocati nella provincia.

Assume rilievo decisivo la posizione espressa in udienza dal pubblico ministero contabile, che ha escluso l’addebitabilità dell’intera somma all’agente, riconoscendo che la cifra esorbitante attiene all’intera azienda sanitaria. La mancata risposta al foglio di rilievo, pur non consentendo l’esame completo della documentazione, non può convertire la prospettazione istruttoria in prova dell’ammanco.

Il Collegio dichiara pertanto la regolarità del conto e nulla dispone per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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