Inammissibile il ricorso pensionistico senza previa diffida all’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 511 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, il ricorso volto alla riliquidazione del trattamento per l’accredito del servizio militare di leva è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. quando difettano entrambe le condizioni alternative di ammissibilità: la conclusione del procedimento amministrativo ovvero la notifica di una formale diffida a provvedere. I meri solleciti, privi dei requisiti di forma e sostanza della diffida, non integrano il silenzio-rifiuto. Il riconoscimento domandato presuppone, inoltre, l’esito favorevole del procedimento di accredito ai sensi degli artt. 7 e 20 della legge n. 958 del 1986, che richiede la prova dell’effettivo servizio prestato, non desumibile dal solo foglio di congedo illimitato, dovendosi produrre il foglio matricolare.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in proprio per ottenere la riliquidazione della pensione anticipata, con decorrenza dal 1.12.2018, in misura superiore a quella erogata dall’INPS. L’Istituto aveva liquidato il trattamento senza computare la contribuzione relativa al servizio di leva prestato dal 1.6.1973 al 28.7.1974, oggetto di istanza di accredito presentata nel 2015 e mai definita.
La causa giunge dinanzi alla Corte dei conti dopo una serie di solleciti rimasti inevasi. Con ordinanza n. 36/2024 del 15.2.2024 il giudice aveva reiterato l’ordine di deposito del fascicolo amministrativo all’INPS, rimasto contumace. Il ricorrente chiede la riliquidazione nella misura di 35.947,94 euro annui e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze.
La Motivazione della Corte
Il giudice, dopo aver dichiarato la contumacia dell’INPS ai sensi dell’art. 93 c.g.c., rileva che l’Istituto non ha ottemperato all’obbligo di deposito del fascicolo amministrativo previsto dall’art. 155, comma 3, c.g.c. e dalla conseguente ordinanza istruttoria. Ritiene tuttavia che la causa possa essere decisa, essendo sufficienti gli elementi acquisiti, in ragione della contumacia e dell’esigenza di ragionevole durata del processo.
In via pregiudiziale, all’esito della verifica d’ufficio, il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente ha omesso di precisare avverso quale atto negativo dell’INPS fosse proposto il gravame, ovvero in ordine a quale istanza fosse stata formalizzata la rituale diffida ai fini della formazione del silenzio-rifiuto. Dalla documentazione si deduce che il ricorso è riferito alla nota del 28.2.2022, che però, diversamente da quanto indicato nel primo capoverso, non ha concluso il procedimento: la documentazione è stata trasmessa ad altra sede dell’Istituto e il procedimento risulta tuttora pendente.
Ne consegue che non si è provveduto definitivamente in via amministrativa e non risulta notificato alcun formale atto di diffida, ma soltanto solleciti privi di tale natura e forma giuridica. Non è quindi integrata nessuna delle due condizioni alternative di ammissibilità dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c..
Il giudice esclude che il ricorso potesse qualificarsi come volto alla mera riliquidazione della pensione, previa impugnativa o disapplicazione del provvedimento dell’8.10.2019. Il riconoscimento domandato presuppone infatti l’esito favorevole dell’autonomo procedimento di accredito del servizio militare, ai sensi degli artt. 7 e 20 della legge n. 958 del 1986. Tale procedimento richiede non solo l’istanza, ma anche la prova del servizio prestato. Nel caso concreto il ricorrente non è riuscito a procurarsi lo stato matricolare dal Ministero della difesa. Il foglio di congedo illimitato non è sufficiente, poiché attesta solo la cessazione dell’obbligo di leva, senza certificarne durata e causa. Pertanto, anche nell’ipotesi di ricorso avverso la determinazione della pensione, lo stesso sarebbe stato inammissibile per mancato decorso del termine dalla diffida e comunque infondato per difetto di prova del servizio di leva.
Il ricorso è concluso con declaratoria di inammissibilità. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese legali, in assenza di costituzione della controparte, né sulle spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
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