Estinzione processo sospeso per pregiudizialità europea decorre da pubblicazione GUUE (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 28 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del processo disposta dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea su questioni pregiudiziali, il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione decorre dalla pubblicazione della sentenza della CGUE nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che integra un idoneo sistema di pubblicità legale. Non è necessaria alcuna comunicazione della segreteria, né assume rilievo l’onere di compulsare la giurisprudenza euro-unitaria. Decorso inutilmente il termine, il processo si estingue di diritto e va dichiarato con sentenza, ai sensi dell’art. 111 cod. giust. cont. Non è configurabile la rimessione in termini per errore scusabile, ove l’ordinanza di sospensione indichi con chiarezza l’evento dal quale decorre il termine.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per la propria inclusione, per l’anno 2021, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 196/2009, come pubblicato in Gazzetta ufficiale. Nel giudizio si sono costituiti l’ISTAT, la Procura generale della Corte dei conti e il Ministero dell’economia e delle finanze.
Con ordinanza n. 14/2021 le Sezioni riunite hanno rigettato l’istanza cautelare e sospeso il giudizio nelle more della pubblicazione, in GUUE, della decisione della CGUE sulle questioni pregiudiziali sollevate con le ordinanze n. 5/2021 e n. 6/2021. La sentenza della CGUE del 13 luglio 2023, cause riunite, è stata pubblicata in GUUE l’11 settembre 2023. Con PEC del 18 settembre 2024 è stata comunicata alla ricorrente la fissazione dell’udienza per la dichiarazione di estinzione. La società ha chiesto la riassunzione, deducendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione sulla cessazione della causa di sospensione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la decorrenza del termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 107, comma 1, cod. giust. cont. per la riassunzione, quando la sospensione sia stata disposta in attesa della pubblicazione in GUUE di una pronuncia della CGUE. Le Sezioni riunite rilevano che l’ordinanza di sospensione indicava espressamente l’evento rilevante: la pubblicazione della decisione euro-unitaria. Da quel giorno decorrevano i termini per la riassunzione.
Il Collegio esclude che l’ordinanza imponesse alle parti un onere eccessivo, osservando che la pubblicazione in GUUE integra un sistema di pubblicità legale. Richiama, sul punto, la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui, per la tempestiva prosecuzione del processo sospeso, il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che costituisce idoneo strumento di conoscenza delle sorti del processo. Tale orientamento è confermato anche distinguendo tra sospensione necessaria, in cui rileva la comunicazione della segreteria, e sospensione c.d. anomala, in cui assume rilievo il giorno di pubblicazione del provvedimento.
Le Sezioni riunite aggiungono che, se la ricorrente avesse ritenuto viziata l’ordinanza di sospensione, avrebbe dovuto contestarne il contenuto nelle forme previste, e non attendere inerte una comunicazione non dovuta. Richiamano l’arresto dell’Adunanza Plenaria secondo cui l’ordinanza di sospensione, pur adottata senza il consenso delle parti, non è abnorme e resta soggetta ai rimedi dell’ordinamento; in difetto di esperimento, le parti restano onerate di chiedere la fissazione dell’udienza nel termine previsto.
Non risulta pertanto configurabile la rimessione in termini invocata in via subordinata, non ricorrendo l’ipotesi dell’errore scusabile a fronte del chiaro disposto dell’ordinanza di sospensione. Non essendo intervenuta alcuna riassunzione nei tre mesi successivi alla pubblicazione, il processo si è estinto di diritto, con declaratoria ai sensi dell’art. 111, comma 1, cod. giust. cont. La pronuncia in rito esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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