Indebita percezione di indennizzi per sgombero specchi d’acqua e dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 29 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indennizzi corrisposti agli operatori della pesca per lo sgombero degli specchi d’acqua interessati da esercitazioni militari, ai sensi dell’art. 332 del d.lgs. n. 66/2010, il requisito dello svolgimento professionale dell’attività di pesca, comprovato per almeno 120 giorni, deve sussistere con riferimento a ciascuna imbarcazione e al periodo per il quale si richiede l’indennizzo, non alla sola prima istanza di accesso al beneficio. La falsa attestazione di tale presupposto nelle istanze di erogazione integra danno erariale e, ove posta in essere con dolo, determina responsabilità amministrativo-contabile dell’armatore e del legale rappresentante della società beneficiaria. La prescrizione dell’azione erariale decorre dal momento in cui il danno è oggettivamente conoscibile e, in caso di condotta dolosamente occultata, dal disvelamento all’esito dell’attività investigativa.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio una società cooperativa esercente attività di pesca e il suo legale rappresentante, in proprio e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la restituzione al Ministero della Difesa di euro 59.295,93, oltre rivalutazione e interessi. La pretesa riguarda indennizzi erogati dal Comando Militare Esercito Sardegna tra il 2017 e il 2020 per lo sgombero degli specchi d’acqua durante le esercitazioni presso il Poligono di Capo Frasca.

La segnalazione della Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Oristano aveva evidenziato che, delle due imbarcazioni armate dalla cooperativa, solo per una era stata prodotta documentazione attestante l’attività di pesca; per l’altra nessun documento era stato fornito. Da qui la contestazione di aver indebitamente percepito contributi in carenza dei requisiti, con condotta dolosa.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Collegio ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti, richiamando il costante orientamento della Sezione in fattispecie analoghe. La riconduzione della vicenda all’area della responsabilità amministrativa discende dal collegamento funzionale tra il privato destinatario di risorse pubbliche e l’amministrazione erogante, che configura il rapporto di servizio.

L’eccezione di prescrizione è stata respinta. La Corte ha ritenuto la condotta connotata da dolo, perché scientemente preordinata all’artificiosa rappresentazione, mediante dichiarazioni non veritiere, di requisiti in realtà inesistenti. Il pregiudizio è stato dolosamente occultato, sicché l’amministrazione militare, destinataria delle istanze, non aveva alcuna concreta possibilità di rilevare gli illeciti. La prescrizione quinquennale decorre pertanto dalla segnalazione di danno dell’ottobre 2023, e l’azione è tempestiva, essendo l’invito a dedurre notificato nel luglio 2024.

Nel merito, la Corte ha accertato la fondatezza della domanda. Il requisito dei 120 giorni di pesca deve essere posseduto con riferimento al periodo per cui si chiede l’indennizzo e non alla data della domanda. Quanto alla tesi difensiva secondo cui il requisito varrebbe solo per la prima istanza, il Collegio ha chiarito che gli indennizzi sono riconosciuti a chi svolge attività di pesca professionalmente: non solo il requisito non è stato rispettato, ma non risulta che l’imbarcazione abbia svolto alcuna attività di pesca professionale neanche negli anni successivi, per difetto di qualsiasi documentazione.

È stato escluso il prospettato concorso causale di altri soggetti, sia dell’ex socio sia dell’ufficio ministeriale. La cooperativa avrebbe dovuto essere destinataria delle fatture del pescato e conservarne copia. L’ufficio, dal canto suo, svolge un mero riscontro cartolare su autocertificazioni e non poteva effettuare le approfondite indagini condotte dalla Guardia di Finanza. Esclusa anche l’applicazione dell’art. 83 c.g.c., per assenza di fatti nuovi.

Quanto al quantum, i convenuti sono stati ritenuti responsabili dell’intero danno a titolo di dolo. Il Collegio ha respinto la richiesta di limitare la condanna alle somme percepite al netto, richiamando il principio delle Sezioni Riunite n. 13/QM del 2021, che impone la quantificazione al lordo delle ritenute fiscali. La condanna è stata pertanto pronunciata per euro 59.295,93, oltre rivalutazione e interessi legali, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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