Sospensione per pregiudiziale europea: riassunzione dal giorno di pubblicazione in GUUE (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 26 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sospeso in attesa della pronuncia della Corte di giustizia su questione pregiudiziale, il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione, previsto dall’art. 107, comma 1, cod. giust. cont., decorre dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione. Tale conoscenza si perfeziona con la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che integra un idoneo sistema di pubblicità legale. Non è pertanto necessaria alcuna comunicazione della segreteria, né può invocarsi un onere di diligenza aggiuntivo in capo alla parte. La mancata riassunzione nei termini determina l’estinzione del processo, che opera di diritto e va dichiarata con sentenza ai sensi dell’art. 111 cod. giust. cont.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per la propria inclusione nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 196/2009, con conseguente annullamento dell’elenco pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Nel corso del giudizio le Sezioni riunite, con due ordinanze del giugno 2021, avevano deferito alla Corte di giustizia UE alcune questioni interpretative pregiudiziali. Con l’ordinanza n. 11/2021 il giudizio veniva sospeso nelle more della pubblicazione della decisione della Corte di giustizia nella GUUE. La sentenza interveniva il 13 luglio 2023 ed era pubblicata in GUUE l’11 settembre 2023. La segreteria comunicava alla ricorrente, solo il 18 settembre 2024, il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza per la dichiarazione di estinzione.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda l’individuazione del dies a quo del termine di riassunzione. La ricorrente sosteneva che esso dovesse decorrere dalla comunicazione ufficiale della segreteria, ritenendola dovuta e non essendo stata onerata di monitorare costantemente la giurisprudenza europea.
Le Sezioni riunite muovono dalla formulazione letterale dell’ordinanza di sospensione, che indicava con chiarezza la pubblicazione in GUUE della decisione della Corte di giustizia quale evento cui era subordinata la sospensione. Da quel giorno decorrevano i termini per la riassunzione, secondo il canone in claris non fit interpretatio.
Il Collegio esclude che la statuizione comportasse un onere eccessivo: dell’intervenuto deposito della sentenza erano a conoscenza pressoché tutti gli interessati, addirittura prima della pubblicazione. Richiama il principio del Cons. Stato, Sez. VI, n. 38 del 2009, secondo cui la conoscenza del provvedimento può perfezionarsi anche in difetto di formale comunicazione, e la giurisprudenza di legittimità sul valore della pubblicazione in Gazzetta ufficiale quale sistema di pubblicità legale (Cass. civ. Sez. I n. 7580 del 2013).
La Corte distingue poi la sospensione necessaria dalla sospensione impropria, chiarendo che solo nel primo caso il termine decorre dalla comunicazione della segreteria, mentre nella sospensione anomala rileva la pubblicazione (Cass. civ. Sez. I n. 26008 del 2024; Cass. civ. Sez. II n. 2028 del 2024).
Quanto alla dedotta necessità di una comunicazione, il Collegio osserva che la parte, se riteneva viziata l’ordinanza di sospensione, avrebbe dovuto attivarsi contestandone il contenuto e non attendere inerte una comunicazione non dovuta. L’ordinanza non è abnorme e resta soggetta ai rimedi dell’ordinamento, secondo il principio dell’Ad. Plen. n. 4 del 2024: in difetto di esperimento dei rimedi, la parte resta onerata di chiedere la fissazione dell’udienza nel termine previsto. Non ricorre alcun errore scusabile. Ne deriva l’estinzione del giudizio, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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