Confusione di gestione e responsabilità solidale degli agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 38 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La successione di più agenti contabili nell’ambito del medesimo esercizio, quando non sia documentata dal verbale di passaggio di consegne prescritto dall’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002, integra una confusione di gestione che impedisce la puntuale imputazione delle rispettive responsabilità. Ne deriva la responsabilità contabile solidale degli agenti succedutisi per gli ammanchi o le dispersioni di cui sia incerto il momento storico di produzione. Il conto giudiziale reso da un solo agente per l’intero esercizio, in presenza di gestioni distinte, è irregolare e non consente il discarico, a nulla rilevando l’assenza di ammanchi, poiché la regolarità contabile e formale è autonoma rispetto all’esito della gestione. La tardiva presentazione del conto oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto costituisce ulteriore autonoma causa di irregolarità. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, invece, è riferibile all’Amministrazione e non all’agente contabile.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto presentato da un agente interno della riscossione delle entrate relative alle tariffe del trasporto sociale di un Comune per l’esercizio 2017. Il conto, redatto sul modello previsto dal d.P.R. n. 196/1994, esponeva riscossioni e riversamenti di pari importo, avvenuti con cadenza mensile.

Dall’istruttoria emergeva una sovrapposizione tra le scritture del conto in esame e quelle di altro conto riferito alla medesima gestione ma reso da una diversa agente per il primo trimestre dell’anno. Il magistrato istruttore rilevava inoltre che il conto era stato depositato tardivamente e concludeva per la declaratoria di irregolarità senza discarico. L’agente depositava memoria, deducendo di essere subentrato in corso d’anno su indicazione dell’ente, che gli aveva richiesto di redigere il modello per l’intero periodo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione di una successione di agenti nella gestione dell’esercizio 2017, della quale non è stato dato atto a livello contabile. Si è così verificata una confusione di gestione tra gli agenti effettivamente incaricati, compendiata nell’unico conto presentato per l’intero periodo da uno solo di essi, che in realtà aveva gestito soltanto una parte dell’anno.

A tale irregolarità si accompagna la mancanza del verbale di passaggio di consegne, la cui redazione è prescritta dall’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002. Le disposizioni in materia, tra cui gli artt. 181, 182 e 612 del R.D. n. 827/1924, hanno la funzione di perimetrare le gestioni di competenza di ciascun agente, sì da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità.

Richiamando la consolidata giurisprudenza contabile, il Collegio afferma che, ove il passaggio di consegne non sia avvenuto, si determina una responsabilità contabile solidale dei due agenti per i deterioramenti, gli ammanchi o le dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico della produzione. Alla gestione di diritto del precedente agente si affianca quella del successore. È dunque interesse degli agenti evitare confusioni di gestione e tracciare il passaggio con idonea documentazione.

Nel caso concreto non si riscontra alcun verbale né a chiusura della gestione dell’esercizio precedente, né a conclusione del periodo gestito dall’agente cessato. Parimenti irregolari sono l’evidenziazione tardiva della giacenza di cassa residua dell’esercizio 2016 e il riversamento in Tesoreria della giacenza residua al 31.12.2017, avvenuto oltre il termine di chiusura della gestione, in contrasto con l’art. 181 del R.D. n. 827/1924. A queste si somma la tardiva presentazione del conto, oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto.

Il Collegio precisa infine che la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., è riferibile all’Amministrazione e non all’agente contabile. Per l’insieme di tali profili, in assenza di ammanchi, il conto è dichiarato irregolare e l’agente non ottiene il discarico. Nulla è disposto sulle spese, in assenza di statuizione di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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