Resa del conto giudiziale e distinzione tra debito di custodia e vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 158 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, nell’ambito degli Enti locali, sussiste soltanto in capo al consegnatario investito di un effettivo debito di custodia, cui sia affidata una gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio dei beni. Il consegnatario gravato di mero debito di vigilanza, che si limita a sorvegliare il corretto utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni funzionali dell’Ente, è qualificabile agente amministrativo e non è obbligato alla resa. L’elemento discriminante va individuato esclusivamente nella natura della gestione, non nella formale qualificazione del dipendente. In difetto di tale presupposto il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dal conto giudiziale presentato da un dipendente di un Comune, nella qualità di consegnatario di beni mobili dell’Ente, con riferimento all’esercizio finanziario 2021. Il conto riguarda beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’Amministrazione e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente locale.

Nella propria relazione il Magistrato Istruttore dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura Regionale deposita le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. Il relatore espone oralmente la relazione e il Pubblico Ministero concorda, instando per la medesima soluzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’elemento discriminante tra le due figure nell’esclusiva natura della gestione affidata. Costituisce agente contabile, obbligato alla resa del conto, il consegnatario di beni mobili per debito di custodia; costituisce invece agente amministrativo, non obbligato, il consegnatario per debito di vigilanza.

Lo spartiacque risiede nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, caratterizzata da esistenze iniziali e rimanenze finali, in cui i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale premessa discende che l’obbligo di resa del conto giudiziale, cui si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.

Il Collegio aderisce alla giurisprudenza contabile richiamata — Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 — e rileva che nel conto in esame non è possibile individuare beni per i quali sia previsto un debito di custodia. La natura eterogenea dei beni e la loro riconducibilità a una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale del Comune escludono la tipica gestione di cassa o magazzino. Ne deriva il difetto dell’obbligo di resa e la conseguente improcedibilità del giudizio, con restituzione del conto all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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