Parere positivo su società in house per gestione integrata rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 123 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di parere sulla costituzione di una società in house, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022, la Sezione regionale di controllo verifica la sussistenza dei presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione. L’onere di analitica motivazione può essere assolto per relationem agli atti di programmazione dell’ente di governo dell’ambito, qualora ricorra la coincidenza sostanziale tra le valutazioni in essi contenute e le esigenze di motivazione richieste dal Tusp. La sostenibilità finanziaria va esaminata sotto il profilo oggettivo, quale capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, e sotto il profilo soggettivo, in relazione alla situazione dell’ente conferente. La compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato deve risultare da specifica motivazione dell’atto deliberativo.
Il Fatto
Un Comune del bacino Verona Nord ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato la costituzione di una nuova società in house, partecipata da cinquantotto comuni, per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani. L’operazione trae origine dal provvedimento dell’Assemblea del Consiglio di bacino, che ha affidato il servizio alla costituenda società per una durata di quindici anni, previa costituzione da parte dei comuni.
Il Comune ha assunto l’impegno a sottoscrivere la propria quota di capitale, subordinando la sottoscrizione al parere favorevole della Sezione regionale di controllo ovvero alla decorrenza del termine di sessanta giorni senza pronuncia. La questione giunge pertanto all’esame della Corte, chiamata a esprimersi sulla conformità dell’atto ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della funzione di controllo introdotta dalla novella del 2022. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, il collegio chiarisce che la verifica si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica e quella privatistica dell’operazione, prima che la scelta sia attuata mediante gli strumenti del diritto societario. Il controllo si estende ai presupposti giuridici ed economici e si svolge entro il termine di sessanta giorni, secondo parametri predeterminati dal legislatore.
Quanto alla competenza, la Corte rileva che l’atto è stato adottato dal Consiglio comunale, conformemente a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp. Sul versante dei vincoli tipologici e finalistici, l’operazione rispetta le prescrizioni degli arit. 3 e 4 Tusp, poiché l’attività rientra tra quelle di produzione di un servizio di interesse generale.
In ordine alla sostenibilità finanziaria, il collegio distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Sotto il primo aspetto, il piano economico-finanziario asseverato evidenzia una crescita dell’EBITDA e indicatori reddituali adeguati. Sotto il secondo, il Comune ha attestato lo stanziamento delle somme in bilancio. La Sezione osserva tuttavia che nella delibera mancano le specifiche indicazioni sul rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica, rimarcando il compito dell’ente di monitorare l’andamento economico della società.
Sul piano della convenienza economica e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Sezione ritiene che il rinvio per relationem alla relazione dell’ente di governo dell’ambito, corredata da analisi di benchmark, sia sufficiente a integrare il requisito motivazionale.
Infine, quanto alla compatibilità della scelta con la disciplina europea degli aiuti di Stato, la deliberazione consiliare non risulta motivata, presumibilmente in ragione delle caratteristiche del servizio affidato. Su tale profilo la Corte formula apposita precisazione, rendendo parere positivo con le precisazioni di cui ai paragrafi 3.3 e 3.5.
Nota della Redazione
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