Conto giudiziale azioni, legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 34 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo a titoli azionari e quote di partecipazione, il consegnatario è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica e non la mera disponibilità materiale: costui rappresenta l’ente nelle riunioni sociali ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione. La giurisprudenza contabile ha chiarito che, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne deriva che è improcedibile il giudizio sul conto reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale è chiamata a pronunciarsi sulla procedibilità del giudizio di conto relativo a titoli azionari della società partecipata da un Comune, per l’esercizio 2021. Il conto era stato reso dal direttore generale della medesima società.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità. Egli ha segnalato che, secondo un orientamento più recente, alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della qualificazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. La giurisprudenza contabile, ampiamente richiamata, individua tale soggetto non in chi detiene materialmente i titoli, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

La Corte richiama il principio secondo cui, per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco ad assumere la veste di agente contabile. Sul punto la decisione valorizza l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.

Il Collegio sottolinea la distinzione tra attività di gestione e mera detenzione: il consegnatario rappresenta l’ente alle riunioni sociali ed esercita i diritti connessi alla partecipazione. Ne segue che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

La Corte rileva inoltre che il conto giudiziale è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario e quindi non legittimato, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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