Pensione privilegiata militare per cumulo di infermità al grado tabellare superiore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 77 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria del personale militare, il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio non esaurisce l’accertamento: il giudice contabile deve verificare la corretta ascrizione del complesso morbigeno alla categoria tabellare, tenendo conto anche degli eventi sanitari sopravvenuti e documentati successivamente alla visita collegiale. Ove il cumulo delle infermità, calcolato secondo i coefficienti della Tabella F1, risulti superiore al grado attribuito in sede di visita, la domanda va accolta con riconoscimento della pensione privilegiata di seconda categoria della Tabella A di cui al d.P.R. n. 834/1981. Il giudizio espresso dall’organo di consulenza tecnica d’ufficio, se razionale e plausibile, è idoneo a fondare l’accoglimento. Sulla decorrenza rileva la data della domanda di aggravamento, con liquidazione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale inferiore collocato in congedo assoluto dopo oltre trentacinque anni di servizio, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria di seconda categoria della Tabella A, con condanna del Ministero della Difesa al pagamento dei ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione. All’esito della visita medico-legale del 2018, effettuata ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, erano state accertate cinque patologie, tutte riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascritte a diverse categorie tabellari, con cumulo che il ricorrente riteneva riduttivo rispetto alla menomazione effettiva.

Il Ministero della Difesa si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere intervenuto il subentro dell’INPS nella gestione dei trattamenti pensionistici del personale collocato in congedo dopo il 1° gennaio 2010, e chiedendo l’estromissione dal giudizio. La Sezione ha disposto con ordinanza l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, che, pur regolarmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ha dichiarato la contumacia dell’INPS e ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Amministrazione della Difesa. La competenza a fornire le informazioni sulle condizioni lavorative idonee a fondare il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità resta in capo all’amministrazione militare, sicché la sua permanenza nel giudizio è giustificata.

Nel merito, la decisione si fonda sul parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, acquisito con ordinanza istruttoria. Il consulente ha ricostruito la storia clinica del ricorrente evidenziando due interventi chirurgici rilevanti, il duplice bypass aorto-coronarico del 2016 e l’operazione per aneurisma dell’aorta addominale sottorenale con posizionamento di endoprotesi nel 2020, non adeguatamente considerati in sede di visita collegiale.

Su questa base il Collegio ha ritenuto che la corretta diagnosi della patologia cardiaca dovesse essere ricondotta alla quarta categoria della Tabella A, e non al grado inferiore attribuito in sede amministrativa. Il cumulo delle infermità, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella F1, è risultato pari alla seconda categoria della Tabella A.

Il giudice ha giudicato il parere razionale e plausibile, in quanto fondato su un accurato esame delle vicende sanitarie e su un’attenta disamina del carteggio. Ne è derivato l’accoglimento del ricorso, con riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di seconda categoria a vita, con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento e liquidazione di interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state poste in solido tra Ministero della Difesa e INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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