Responsabilità contabile dei direttori AFAM: esclusa per assenza del dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 43 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità amministrativo-contabile, quando i fatti siano stati commessi nel periodo di vigenza dell’art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, l’affermazione della responsabilità è limitata alla sola ipotesi del dolo, restando escluse le condotte gravemente colpose. Il dolo non può essere desunto dai soli indici sintomatici del c.d. dolo eventuale quando il quadro normativo di settore è incerto e la prassi amministrativa di riferimento ammette, per figure equiparate, la percezione integrale dei compensi derivanti da progetti finanziati con fondi europei. In difetto di prova della volontaria e consapevole lesione dell’interesse generale, la domanda risarcitoria va respinta.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il direttore di un Conservatorio di musica e la direttrice amministrativa della medesima istituzione per sentirli condannare al pagamento, in favore dell’ente, di somme complessivamente pari a euro 15.819,00. Si trattava dei compensi corrisposti al direttore per l’attività di coordinamento scientifico di un progetto finanziato con fondi europei.
Secondo l’accusa, tali compensi violavano il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, sancito dall’art. 24, commi 1-bis e 3, del d.lgs. n. 165/2001, e la disciplina del D.M. 16 gennaio 2008 per i direttori del comparto AFAM. La Procura contestava il dolo. Entrambi i convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto della domanda.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha affrontato la questione con il criterio della ragione più liquida, richiamando Cass., Sez. Un., n. 20684/2018. Ha così potuto esaminare per prima l’elemento soggettivo, la cui decisione si è rivelata dirimente e assorbente di ogni altra questione.
Per ragioni temporali, ai fatti contestati — commessi nell’anno 2022 — si applica il regime dell’art. 21, comma 2, del d.l. n. 76/2020. La responsabilità amministrativa è quindi limitata all’ipotesi del dolo. Ne deriva che l’attore pubblico non può limitarsi a dimostrare che i convenuti avrebbero dovuto conoscere la violazione, ma deve provare che fossero consapevoli di commettere l’illecito e che ne abbiano previsto e voluto anche il danno.
La Corte ha ritenuto che tale prova non sia stata raggiunta. I richiami della Procura agli indici sintomatici del dolo eventuale, pur analitici, non sono sufficienti. In particolare, non è ravvisabile alcuna macroscopica o grossolana illegittimità nel grado di difformità della condotta rispetto a quella corretta ed esigibile.
Le difese hanno comprovato che, in ipotesi analoghe, ai dirigenti scolastici — ai quali i direttori dei conservatori sono equiparati dall’art. 25, comma 9, del d.lgs. n. 165/2001 — è normalmente attribuito l’intero compenso derivante dai progetti europei, come attestato dalle note del MIUR prodotte in giudizio. In presenza di tale situazione, e in assenza di chiarimenti o di precedenti prassi diverse, non emergono elementi probatori idonei a fondare la rappresentazione piena dell’illecito in capo ai convenuti.
In mancanza del presupposto soggettivo, la domanda risarcitoria è stata respinta, senza necessità di esaminare le ulteriori questioni. La Corte ha applicato il principio della soccombenza ex art. 31, comma 1, c.g.c., condannando il Conservatorio alla refusione delle spese legali in favore di entrambi i convenuti, liquidate in euro 1.700,00 ciascuno, oltre accessori.
Nota della Redazione
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