Mancata integrazione della citazione nulla: estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 30 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata integrazione della domanda, dichiarata indeterminata dal giudice contabile ai sensi degli art. 86, commi 6 e 7, c.g.c., nel termine perentorio assegnato, produce l’estinzione del giudizio. A tale ipotesi si applica in via analogica l’art. 111, comma 1, c.g.c., che disciplina l’omessa rinnovazione della citazione: identica è la ratio, consistente nel sanare ex nunc una domanda priva del requisito di determinatezza, al duplice fine di garantire il diritto di difesa del convenuto e di consentire la decisione nel merito. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza. La diversità delle forme da osservare, rinnovazione o integrazione, dipende da un elemento accidentale e variabile, la costituzione del convenuto, che non incide sull’identità degli obblighi incombenti sulla parte.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società affidataria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate, chiedendone la condanna al pagamento di poco più di 23.000 euro, oltre rivalutazione e interessi, in favore di tre Comuni. La società avrebbe omesso la notifica di oltre duecento verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, causando la prescrizione del credito o la decadenza dal potere di riscossione. La convenuta ha eccepito, tra l’altro, la nullità dell’atto di citazione per carenza di determinatezza della contestazione.

Il Collegio, con l’ordinanza n. 4 del 2024, ha rilevato la nullità per mancanza del requisito di cui all’art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c., assegnando al pubblico ministero un termine perentorio per l’integrazione della domanda. Il termine è decorso senza che l’incombente sia stato eseguito.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta il profilo degli effetti processuali della mancata integrazione della domanda affetta dal vizio di indeterminatezza. Richiama il testo dell’art. 86, comma 7, c.g.c., che fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda, restando ferme le decadenze maturate.

Il Collegio muove da un principio espresso dalla Suprema Corte: una decisione di puro rito non è evitabile quando la domanda indeterminata non sia stata integrata, poiché l’indeterminatezza costituisce impedimento oggettivo sia alla difesa del convenuto sia alla decisione di merito. Il riferimento è a Cass. civ., Sez. I, n. 1862 del 2015.

Su questa base la Sezione ritiene applicabile in via analogica, ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi, l’art. 111, comma 1, c.g.c., secondo cui il processo si estingue se le parti tenute a rinnovare la citazione o a integrare il giudizio non vi provvedono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. La scelta è sostenuta dall’identità della ratio: in entrambi i casi l’attività richiesta mira a sanare ex nunc una domanda carente di determinatezza, mentre le differenti forme dipendono da un elemento accidentale, la costituzione del convenuto, che non muta gli obblighi della parte. Il Collegio richiama in termini le proprie precedenti sentenze n. 94 del 2021 e n. 107 del 2021.

La Sezione osserva, inoltre, che in caso di pluralità di convenuti, alcuni costituiti e altri contumaci, sarebbe inverosimile dichiarare l’estinzione solo nei confronti dei primi. L’estinzione, pertanto, opera di diritto ed è pronunciata anche d’ufficio con sentenza, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.g.c..

In esito, il giudizio è dichiarato estinto nei confronti della società convenuta, con spese a carico delle parti che le hanno sostenute ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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