Consegnatario di beni comunali e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 159 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Lo spartiacque tra consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto, e consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il consegnatario per debito di vigilanza è il dipendente che svolge mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio. In difetto di tale presupposto il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un comune, indicato come consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’ente per l’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale è stato presentato con riferimento a un presunto debito di custodia sui beni medesimi.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 24.10.2024, chiede la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza del 14 novembre 2024 il pubblico ministero concorda con tale richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la gestione oggetto del conto non concerne beni mobili o materie per le quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente.

Tali beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza e appaiono esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale, in forza di canoni consolidati nella giurisprudenza contabile richiamata dal Collegio (Sezione giurisdizionale centrale n. 963 del 2017, Sezione giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017).

La Corte individua l’elemento tassativo e ineludibile dello spartiacque esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. I movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale presupposto discende che l’obbligo della resa del conto non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso.

Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia, tenuto conto della natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e dell’assenza, dalla disamina degli atti, di una tipica gestione di cassa o magazzino. Il Collegio ritiene pertanto che non sussista l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all’amministrazione. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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