Partecipazione comunale a GAL: parere positivo della Corte dei Conti (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 122 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 3), legge n. 118/2022, attribuisce alla Corte dei conti un controllo preventivo sugli atti deliberativi di acquisizione di partecipazioni societarie, incentrato sulla verifica della conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 T.U.S.P.. Il giudizio investe la sostenibilità finanziaria, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, nonché il legame di stretta necessarietà tra la partecipazione e le finalità istituzionali dell’ente. L’adesione a un Gruppo di Azione Locale è operazione astrattamente ammessa, trovando copertura nella clausola di salvezza dell’art. 4, comma 6, T.U.S.P. in favore delle società costituite in attuazione della disciplina europea sui fondi strutturali. Sussiste l’onere motivazionale rafforzato a carico dell’ente locale, che deve dar conto della necessità della società, delle ragioni e finalità della scelta e della compatibilità dell’intervento con la disciplina degli aiuti di Stato.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla deliberazione con cui il Consiglio comunale di un ente locale molisano ha approvato l’adesione a un GAL costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata, mediante acquisizione di una quota di partecipazione di valore esiguo. L’operazione è stata motivata con la necessità di accedere ai fondi europei per lo sviluppo rurale e con l’impossibilità di agire in forma singola per concorrere alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale.

L’atto deliberativo, completo dello statuto societario e degli ultimi bilanci approvati, corredato dal parere favorevole dell’organo di revisione, è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo per lo scrutinio preventivo imposto dal T.U.S.P. dopo la novella del 2022.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura dell’attività di controllo, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022: il parere previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016 non è riconducibile alle forme di controllo preventivo o successivo, poiché riguarda un atto già perfetto ed efficace, per il quale opera un impedimento temporaneo all’esecuzione nel termine di sessanta giorni concesso all’esame della Corte.

Quanto al perimetro applicativo, il Collegio richiama la deliberazione n. 19/2022/QMIG delle Sezioni riunite, che individua nell’assunzione della qualità di socio il criterio discretivo degli atti assoggettati all’esame. L’operazione in esame integra quindi l’acquisizione di una partecipazione e ricade nell’obbligo di trasmissione.

Sul piano sostanziale, la Corte verifica il rispetto del vincolo di scopo posto dall’art. 4 T.U.S.P., richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 578/2019 e n. 2929/2020): le amministrazioni possono acquisire partecipazioni solo se l’attività sociale è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. Il Collegio rileva che l’adesione al GAL trova copertura nella clausola di salvezza del comma 6 dell’art. 4 T.U.S.P., che espressamente ammette la costituzione di società in attuazione della disciplina europea sui Gruppi di Azione Locale. L’attività consortile costituisce parte del proprium teleologico dell’ente, ovvero lo sviluppo della comunità amministrata.

Il controllo sulla sostenibilità finanziaria si conclude positivamente: i bilanci del consorzio risultano chiusi senza perdite e il valore esiguo della quota appare inidoneo a ledere gli equilibri di bilancio. Quanto alla compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato, la Sezione ricorda i limiti del proprio sindacato, richiamando la Corte cost. n. 142/2018, e osserva che l’adesione, operante in ambito territoriale limitato, non incide sugli scambi tra Stati membri.

Il Collegio conclude per un giudizio di sostanziale conformità del deliberato e, per il futuro, invita l’ente a predisporre un’istruttoria adeguata conforme alle indicazioni della deliberazione n. 73/2025/INPR.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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