Risorse AGCOM per funzioni delegate escluse dai limiti di spesa del personale (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 20 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le risorse finanziarie assegnate dall’AGCOM alla Regione per l’esercizio delle funzioni delegate ai Co.Re.Com., vincolate a tale destinazione, possono essere impiegate per finanziare il trattamento economico accessorio del personale regionale adibito alle funzioni delegate e per la stipulazione di contratti a tempo determinato, a condizione che l’operazione sia integralmente neutra sul bilancio regionale, che i contributi dell’Autorità coprano esaustivamente tanto lo svolgimento delle funzioni quanto gli emolumenti accessori, e che sia mantenuto il vincolo di destinazione. In presenza di tali presupposti, la spesa sostenuta è esclusa dal computo del limite di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 e dal limite di cui all’art. 1, comma 557 e ss., legge n. 296/2006. Per l’assunzione di risorse esterne occorre inoltre la rigorosa dimostrazione dell’assenza di adeguate professionalità interne e la stretta correlazione temporale dei contratti al perdurare della delega e dei relativi finanziamenti, con esclusione di ogni aspettativa di stabilizzazione.

Il Fatto

Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata ha richiesto alla Sezione regionale di controllo un parere ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, chiedendo se le risorse che l’AGCOM trasferisce alla Regione per lo svolgimento delle attività delegate al Co.Re.Com. possano essere utilizzate per il trattamento accessorio del personale regionale addetto alle funzioni delegate e per l’assunzione di personale esterno a tempo determinato.

L’Ente ha sottoposto sei quesiti: se tali risorse possano finanziare la produttività, le indennità e le posizioni di elevata qualificazione; se gli incentivi siano esclusi dai limiti di spesa del personale; e quale percorso seguire. La questione arriva alla Corte perché occorre chiarire il perimetro applicativo delle norme sul contenimento della spesa del personale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo — essendo la Regione tra gli enti legittimati e il Presidente della Giunta titolare del potere di rappresentanza — e sotto il profilo oggettivo, riconducendo i quesiti alla materia della contabilità pubblica, per la loro connessione ai vincoli di spesa del personale e al coordinamento della finanza pubblica.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 13, legge n. 249/1997 prevede l’istituzione dei Co.Re.Com.; la legge regionale n. 20/2000 ha istituito quello della Basilicata, organo funzionale dell’AGCOM, che esercita le funzioni delegate in forza di apposite convenzioni, con le relative risorse iscritte nel bilancio regionale. Da qui il Collegio muove per rispondere ai quesiti.

Sui primi tre quesiti, il Collegio aderisce ai principi della deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2017/QMIG. È ammesso utilizzare le risorse AGCOM per il trattamento accessorio, purché ricorrano tre condizioni: la copertura totale dell’importo erogato a titolo di trattamento accessorio; la verifica della capienza delle risorse, a preventivo e a consuntivo, per l’integrale copertura delle spese; il mantenimento del vincolo di destinazione, con esclusione di meccanismi di erogazione a pioggia.

In presenza di tali presupposti, le risorse possono finanziare anche l’istituzione di una posizione di elevata qualificazione, purché l’unità di personale sia adibita in via esclusiva all’attività delegata e la durata non ecceda il periodo di esercizio della delega e dei relativi finanziamenti. La Corte richiama la delibera AGCOM 52/99/CONS, che distingue il finanziamento regionale dei compiti di esigenza regionale da quello dell’Autorità per le funzioni delegate.

Quanto all’esclusione dal limite dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, il Collegio richiama la giurisprudenza contabile consolidata, confermando che le spese etero-finanziate, di carattere neutrale, non rientrano nel limite. Per gli ultimi quesiti, la Corte dà continuità alla stessa deliberazione e ammette l’esclusione dal computo del limite dell’art. 1, comma 557 e ss., legge n. 296/2006 delle spese per contratti a tempo determinato, a tre condizioni: assenza di oneri a carico del bilancio regionale; assenza di adeguate professionalità interne all’Ente; durata dei contratti strettamente correlata al perdurare della delega e dei finanziamenti, con esclusione di ogni aspettativa di stabilizzazione. Il Collegio raccomanda infine la scrupolosa osservanza dei principi, rimettendo all’Ente la loro declinazione concreta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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