Responsabilità erariali dei direttori generali sanitari e obbligo di vigilanza sull’ufficio legale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 252 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I direttori generali di un’azienda sanitaria che trasmettano tempestivamente all’ufficio legale competente i giudicati civili e amministrativi da eseguire assolvono compiutamente ai propri doveri d’ufficio, senza che residui in capo ad essi alcun ulteriore compito esecutivo o provvedimentale. La competenza a dare corso alle sentenze spetta, in base agli atti di organizzazione interna dell’ente, all’area legale, con esclusiva responsabilità dirigenziale del suo responsabile. Non è pertanto configurabile a carico del direttore generale una responsabilità erariale per culpa in vigilando sull’operato dell’ufficio legale, alla luce dei compiti macro-organizzativi e macro-gestionali attribuiti dalla legge e dall’atto aziendale. Un’eventuale negligenza omissiva si colloca, al più, nel perimetro della colpa lieve, non perseguibile in sede contabile.

Il Fatto

La vicenda origina dall’impugnazione di una sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, con cui taluni dirigenti di un’azienda sanitaria provinciale erano stati condannati, in solido con il responsabile dell’ufficio legale, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni erariali. Il pregiudizio era derivato dai maggiori esborsi sostenuti dall’ente per liquidare i compensi ai commissari ad acta, nominati a seguito dell’inottemperanza dell’azienda ad alcuni giudicati civili e amministrativi.

Gli appellanti hanno contestato sia la prescrizione dell’azione risarcitoria, sia l’insussistenza di una condotta omissiva antigiuridica e gravemente colposa, avendo essi trasmesso tempestivamente le sentenze ottemperande all’ufficio legale aziendale. Nella pendenza del giudizio è deceduto uno degli appellati, con conseguente questione preliminare in rito.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte ha disposto la riunione dell’appello principale e di quello incidentale, ai sensi dell’art. 184 c.g.c. Ha poi dichiarato l’estinzione del giudizio con riferimento alla posizione dell’appellato deceduto, in applicazione dell’art. 108, sesto comma, c.g.c., per assenza dei presupposti di trasmissione del debito risarcitorio agli eredi.

Nel merito, il Collegio ha accolto gli appelli ricorrendo al rinvio motivazionale consentito dall’art. 17, primo comma, disp. att. c.g.c., alle argomentazioni difensive degli appellanti. Ha escluso la configurabilità di una condotta omissiva antigiuridica e colpevole, anche sotto il profilo della culpa in vigilando.

La Corte ha valorizzato la posizione espressa dal rappresentante della pubblica accusa in udienza, che ha agito quale organo preposto alla tutela oggettiva degli interessi pubblici finanziari, tenuto ad acquisire elementi a discolpa ai sensi dell’art. 55, primo comma, c.g.c. È risultato per tabulas che gli appellanti, trasmettendo al competente ufficio legale i pronunciamenti da eseguire, hanno compiutamente assolto ai propri doveri. Parimenti è emersa la competenza dell’area legale, in base agli atti di organizzazione interna, a dare corso alle sentenze, senza necessità di ulteriori attività da parte dei direttori generali succedutisi nel tempo.

Il Collegio ha escluso che potesse pretendersi dai dirigenti un onere di vigilanza sull’operato dell’ufficio legale, considerata la complessa attività gestoria di un ente di rilevanti dimensioni. Ha richiamato i compiti macro-organizzativi e macro-gestionali attribuiti al direttore generale dall’art. 3, comma 1-quater, d.lgs. n. 502/1992 e dagli artt. 9 e 20 dell’atto aziendale, nonché l’esclusiva responsabilità dirigenziale del responsabile degli affari legali.

Ha inoltre rilevato l’incoerenza dell’impostazione accusatoria, che aveva individuato una responsabilità concorrente dei direttori generali escludendo quella del direttore amministrativo, pur titolare di maggior vicinanza gestoria con le pratiche inevase. In ogni caso, l’ipotetica negligenza non sarebbe stata gravemente censurabile, collocandosi nel perimetro della colpa lieve, non perseguibile in sede contabile. Il motivo sulla prescrizione è stato assorbito, condividendosi l’individuazione del dies a quo nell’effettivo pagamento, ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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