Consegnatario di beni durevoli dell’ente locale e obbligo di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 128 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’ente locale, quando la gestione abbia ad oggetto beni eterogenei, anche a carattere durevole, destinati all’uso presso le articolazioni funzionali e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente, è titolare di un mero debito di vigilanza e non è obbligato alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di resa presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia, configurabile solo in capo al consegnatario che gestisca una tipica attività di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio dei beni in deposito. In mancanza di tali presupposti il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto verte sull’esercizio finanziario 2020 e ha ad oggetto beni mobili di pertinenza dell’ente locale. Il conto giudiziale è stato presentato dal dipendente nominato consegnatario, con riferimento a un presunto debito di custodia sui beni medesimi.

Nella relazione istruttoria il Magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando invece un debito di vigilanza. La Procura regionale deposita conclusioni con richiesta di declaratoria di improcedibilità e contestuale restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore espone il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero concorda, insistendo per l’improcedibilità e la restituzione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda l’individuazione del criterio distintivo tra il consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto, e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non tenuto alla resa.

Il Collegio individua l’elemento tassativo e ineludibile di discrimine esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, ai cui dipendenti si applica il D.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’Amministrazione.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura, al contrario, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso.

Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata e rileva che nel conto in esame non è possibile individuare beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia, tenuto conto della natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e dell’assenza di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”. Si tratta di una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale dell’ente. Non sussiste quindi l’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all’Amministrazione. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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