Inammissibile l’appello sulle questioni di fatto in materia pensionistica (Corte dei Conti Sez. III App. n. 273 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile il gravame che investa esclusivamente l’accertamento di un requisito di fatto, già esaminato e motivato dal giudice di prime cure, è inammissibile ai sensi dell’art. 170 c.g.c.. L’appello dinanzi alla Corte dei conti è infatti strutturato come giudizio a critica vincolata, nel quale possono essere dedotti soltanto motivi di diritto, restando escluse le censure che si risolvano in una rivalutazione del materiale probatorio. Il vizio di omessa o apparente motivazione è deducibile solo quando manchi in modo assoluto la motivazione o questa sia meramente apparente, non quando il ragionamento del giudice di merito sia semplicemente diverso da quello auspicato dalla parte.

Il Fatto

L’INPS ha impugnato la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione monocratica, aveva riconosciuto a un figlio maggiorenne inabile il diritto alla pensione di reversibilità del genitore defunto, con decorrenza dal giorno successivo al decesso e con gli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione.

L’Istituto previdenziale ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme in materia, sostenendo che il giudice di prime cure avesse accertato il solo requisito sanitario dell’inabilità senza verificare quello della vivenza a carico del de cuius, elemento costitutivo del diritto. L’appellato ha resistito eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del motivo perché nuovo e attinente a questioni di fatto non dedotte in prime cure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il perimetro del proprio sindacato. L’art. 170 c.g.c. limita i profili di gravame ai soli motivi di diritto, e le Sezioni riunite della Corte dei conti, con le sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000, hanno precisato che tali sono i motivi che investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo, i vizi che comportano nullità della sentenza o del processo e il difetto assoluto o apparente di motivazione, non anche il semplice dissenso rispetto alla valutazione compiuta dal giudice di merito.

Ha poi rilevato che l’appello dell’Istituto non contestava il riconoscimento dell’inabilità del figlio maggiorenne, ma mirava esclusivamente a una rivalutazione del requisito della vivenza a carico, che il giudice di prime cure aveva ritenuto accertato e motivato. Il Collegio ha quindi verificato che la sentenza impugnata non presentava alcun vizio motivazionale deducibile: il ragionamento del giudice territoriale risultava completo e non contraddittorio.

La Corte ha inoltre valorizzato il comportamento processuale dell’Istituto, che nel giudizio di primo grado non aveva contestato la sussistenza del requisito della convivenza con il genitore, né in fase amministrativa né in sede giurisdizionale. La documentazione prodotta dall’appellato, del resto, non era stata confutata né smentita.

In conclusione, il gravame è stato dichiarato inammissibile perché attinente a questioni di mero fatto. Le spese del grado sono state integralmente compensate, avendo il Collegio definito il giudizio decidendo soltanto su questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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