Accertata l’adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Muggiò (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 172 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di gestione, ai sensi degli artt. 196 e 197 del TUEL, non può risolversi in un mero adempimento formale, ma deve tradursi in un effettivo strumento di governo dell’azione amministrativa, supportando i processi decisionali dell’ente in funzione del miglioramento dei profili di efficienza, efficacia ed economicità. Il sistema si considera adeguato quando risulta impostato per centri di costo e di responsabilità e si avvale di un patrimonio informativo composto da serie storiche, valori attesi e indicatori di performance; residuano margini di miglioramento quando non emerga in modo sistematico il passaggio dalla rilevazione alla correzione degli scostamenti. Il controllo sulla qualità dei servizi, di cui all’art. 147, comma 2, lett. e), del TUEL, deve affiancare alla percezione soggettiva dell’utenza la misurazione oggettiva della qualità del servizio, attraverso indicatori relativi alla dimensione organizzativa e prestazionale.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha avviato un’istruttoria sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Muggiò per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 148 del TUEL, alla luce delle relazioni annuali trasmesse dall’ente e delle linee guida della Sezione delle autonomie. All’esito dell’esame dei questionari, il magistrato istruttore ha formulato una richiesta di chiarimenti, alla quale l’ente ha fornito riscontro. Il quadro documentale ha quindi indotto il magistrato a deferire la questione alla Camera di consiglio per la valutazione collegiale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricordato che il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce presidio essenziale dei principi di sana gestione finanziaria, mentre la sua assenza o inadeguatezza rileva ai fini della responsabilità amministrativa sanzionatoria di cui all’art. 148, comma 4, TUEL.
Quanto al controllo di gestione, la Corte ha rilevato che i referti dell’ente si collocano tra quelli di maggiore completezza e coerenza metodologica esaminati. Il sistema risulta strutturato per centri di costo e centri di responsabilità, con indicatori articolati nelle dimensioni della efficacia, efficienza ed economicità, supportati da serie storiche e dalla rappresentazione degli scostamenti tra valori attesi e risultati conseguiti. Tale impianto, ha concluso la Sezione, non è meramente formale ma funzionalmente orientato alla misurazione dei risultati.
Ciononostante, la Corte ha segnalato alcuni profili migliorativi. In primo luogo, nei referti non emerge in modo sistematico il passaggio dalla rilevazione alla correzione, ovvero l’esplicitazione delle cause degli scostamenti e delle conseguenti azioni correttive adottate o programmate; passaggio essenziale per trasformare la misurazione in effettivo strumento di governo. In secondo luogo, la Sezione ha invitato a valorizzare la funzione concomitante del controllo di gestione, assicurando che le risultanze orientino le decisioni anche nel corso dell’esercizio.
In relazione al controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione ha apprezzato la natura non satisfattiva del sistema dell’ente, che integra la customer satisfaction con indicatori oggettivi relativi ai tempi di erogazione, al rispetto degli standard procedimentali e alla continuità del servizio. Anche in questo ambito permangono margini di sviluppo nella valorizzazione delle risultanze ai fini correttivi, ma il sistema si configura nel complesso come presidio effettivo della qualità dei servizi erogati alla collettività.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.