Docente a tempo pieno, attività libero professionale e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 544 del 06.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il docente universitario a tempo pieno versa in una posizione di incompatibilità assoluta con l’esercizio di qualsiasi attività libero professionale, non superabile da prova contraria né sanata dall’eventuale autorizzazione preventiva. Dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 deriva l’obbligo di riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti per gli incarichi non autorizzati, ivi compresa l’attività libero professionale svolta in modo continuativo. La violazione del regime di esclusività integra, inoltre, un danno da indebita percezione degli emolumenti aggiuntivi correlati al tempo pieno. L’omessa richiesta di autorizzazione, costituendo inosservanza di un obbligo informativo, integra occultamento doloso del danno e sposta il dies a quo della prescrizione al momento della obiettiva conoscibilità dei fatti.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio un professore universitario, già docente a tempo pieno presso un Ateneo napoletano, per sentirlo condannare al pagamento di una somma superiore a 399.000 euro in favore dell’Università. L’addebito riguarda attività extraistituzionali svolte negli anni 2016 e 2017, in assenza di qualsiasi autorizzazione datoriale e in costanza del regime di impegno a tempo pieno.
Il docente, collocato in aspettativa senza assegni per un lungo periodo e rientrato in servizio nel novembre 2015, ha svolto prestazioni presso una clinica privata e, soprattutto, attività libero professionale continuativa presso un proprio studio medico di neurologia. La Procura ha contestato due voci di danno: l’omesso riversamento dei compensi percepiti e le differenze retributive tra regime di tempo pieno e tempo definito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto rigettato l’eccezione di prescrizione. Secondo il convenuto, il termine quinquennale sarebbe decorso dalla fine del rapporto universitario, a metà del 2017. La Corte ha invece richiamato l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, che fissa la decorrenza del termine dalla data di scoperta del danno in caso di occultamento doloso. Il Collegio ha precisato che l’occultamento può realizzarsi anche mediante condotta omissiva, purché relativa ad atti dovuti per legge, non richiedendosi un comportamento specificamente preordinato al mascheramento del danno.
Nel caso concreto, il docente aveva l’obbligo di informare il datore di lavoro dell’attività extraistituzionale, anche quando assolutamente incompatibile. La totale omissione ha impedito all’Ateneo di conoscere l’attività e di verificarne la compatibilità. Il dies a quo è stato quindi individuato nella nota informativa della Guardia di finanza del 24.04.2020, dalla quale i fatti sono divenuti obiettivamente conoscibili.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 98 Cost. sancisce l’esclusività della prestazione a favore del datore pubblico. L’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e l’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 pongono il divieto di incarichi retribuiti non autorizzati, con obbligo di versamento del compenso. L’art. 11 del d.P.R. n. 382/1980 e l’art. 6 della legge n. 240/2010 configurano l’incompatibilità dell’attività libero professionale con il regime di tempo pieno. Ne deriva una tripartizione tra incompatibilità assoluta, relativa e attività liberalizzate.
La Corte ha ritenuto che l’attività svolta presentasse carattere di continuità e abitualità, desumibile dalla titolarità della partita IVA, dal numero elevato di ricevute fiscali, dalla locazione di uno studio e dalla presenza di una dipendente. L’elemento soggettivo è stato qualificato a titolo di dolo, in ragione della qualificata posizione del docente e della volontaria reticenza protratta negli anni.
È stata quindi confermata la condanna al riversamento dei compensi, quantificati al lordo degli oneri fiscali secondo il principio delle Sezioni Riunite n. 13/QM/2021, e al pagamento delle differenze retributive tra tempo pieno e tempo definito, quantificate al lordo secondo le Sezioni Riunite n. 24/QM/2020.
Nota della Redazione
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