Restituzione delle trattenute pensionistiche illegittime e onere probatorio del ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 190 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la domanda di riliquidazione del trattamento è soggetta al termine di decadenza di tre anni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Nel settore previdenziale, connotato da elevato tecnicismo, il ricorrente che deduca errori di calcolo non può limitarsi a un sospetto generico, ma deve allegare elementi analitici e persuasivi o una perizia tecnica di parte. La CTU non può avere carattere meramente esplorativo, né supplire alle lacune probatorie della parte gravata dall’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. È invece dovuta la restituzione delle trattenute operate dall’Ente previdenziale che non ne provi la legittimità o l’avvenuta restituzione, con gli interessi legali.

Il Fatto

Il ricorrente, già Sottufficiale dell’Esercito Italiano, collocato dapprima in ausiliaria e poi nella riserva, lamenta l’erroneità dei conteggi operati dall’INPS in applicazione del Decreto n. 672 del 2013, di riliquidazione della pensione privilegiata. Chiede, per un verso, la condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle differenze tra quanto spettante e quanto percepito, per altro verso, la restituzione di Euro 3.741,44 trattenuti tra l’aprile 2013 e il febbraio 2015, oltre al risarcimento dei danni.

La vicenda segue una precedente pronuncia della stessa Sezione, che aveva dichiarato l’irripetibilità delle maggiori somme percepite, e una successiva sentenza in ottemperanza, che aveva rigettato il gravame. La domanda amministrativa proposta nel novembre 2023 è rimasta senza riscontro. L’INPS si costituisce eccependo l’inammissibilità del ricorso e opponendosi alla richiesta di CTU.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articola in due capi distinti. Il primo riguarda l’asserita erroneità dei conteggi pensionistici, da ricalcolare superando il computo dell’Istituto previdenziale; il secondo concerne la restituzione delle somme trattenute.

Quanto al primo capo, la Corte lo dichiara inammissibile: la richiesta di riliquidazione è intervenuta a distanza di oltre tre anni dalla comunicazione del Decreto n. 672 del 2013, con conseguente decadenza dall’azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Nel merito, la domanda è comunque infondata. Trattandosi di un settore connotato da elevato tecnicismo, il ricorrente non ha dedotto elementi precisi, analitici e persuasivi idonei a mettere in dubbio la correttezza dei conteggi effettuati dagli Enti dotati di elevata specializzazione tecnica. Non basta invocare genericamente presunti errori, né tentare di accreditare un semplice sospetto di natura soggettiva.

Il carattere esplorativo dell’assunto è confermato dall’istanza di CTU, cui l’Istituto si è opposto. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata (Cassazione n. 31886 del 2019, n. 19631 del 2020 e n. 26048 del 2023): la CTU non può avere carattere meramente esplorativo, non può colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., né essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. In assenza di rilievi analitici o di una perizia tecnica di parte, il calcolo della pensione deve considerarsi corretto.

Il secondo capo è accolto solo parzialmente. La richiesta di restituzione di Euro 2.206,24 è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, essendo già oggetto del giudizio di ottemperanza, e per giudicato formatosi sulla pronuncia che aveva accertato l’avvenuta restituzione.

Coglie invece nel segno la domanda di restituzione dell’ulteriore importo di Euro 1.535,20: il ricorrente ha impugnato nella sostanza anche il secondo provvedimento di recupero, e l’INPS non ha fornito la prova certa dell’effettiva restituzione, astenendosi da deduzioni difensive puntuali. È quindi dichiarato il diritto alla restituzione di tale somma, oltre agli interessi legali, richiamati i principi delle Sezioni Riunite n. 33/2017/MD. La domanda di risarcimento danni esula dalla giurisdizione della Corte, spettando al Giudice ordinario. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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