Equo indennizzo: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 214 del 06.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica è circoscritta alle sole questioni attinenti al rapporto previdenziale, da individuarsi alla stregua del petitum sostanziale desumibile dall’atto introduttivo. La domanda del pubblico dipendente volta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità al fine di ottenere l’equo indennizzo non inerisce a un rapporto previdenziale autonomo, ma trova titolo immediato e diretto nel rapporto di impiego, con la conseguenza che la relativa controversia appartiene al giudice munito di giurisdizione su tale rapporto. Per il personale rimasto in regime di diritto pubblico, escluso dalla c.d. privatizzazione, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Il principio di unicità di accertamento non consente alla parte di valicare i confini della giurisdizione contabile.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo capo della Guardia di Finanza in quiescenza, ha prestato servizio prevalentemente su motonavi del Settore Navale. Con istanza ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia vertebrale e la liquidazione dell’equo indennizzo. La Commissione Medica di Verifica aveva riconosciuto l’infermità, ascrivendola alla Tabella B di cui alla legge 30.12.1981, n. 834; il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, interpellato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29.10.2001, n. 461, ha invece espresso parere negativo. Il Comando Generale ha respinto l’istanza con determinazione dirigenziale.

Il ricorrente ha adito la Corte dei conti per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e la condanna al pagamento dell’equo indennizzo, deducendo la competenza del giudice contabile anche per il personale in attività. L’Amministrazione e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione. Dalla lettura dell’atto introduttivo emerge che la controversia ha a oggetto la domanda di equo indennizzo conseguente a infermità asseritamente contratte per causa di servizio, negata sulla base del parere negativo del Comitato di Verifica.

Il giudice contabile ha richiamato il principio secondo cui la propria iurisdictio è limitata alle questioni attinenti al rapporto previdenziale, da determinarsi alla stregua del petitum sostanziale. Le questioni in punto di equo indennizzo spettano invece al giudice che ha cognizione del rapporto di impiego. Il principio di unicità di accertamento, codificato nell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, non consente alla parte di valicare i confini della giurisdizione contabile.

La Corte ha qualificato l’equo indennizzo come ristoro riconosciuto dall’amministrazione per il danno fisico subìto in occasione e a causa della prestazione lavorativa. Trattandosi di diritto sorto in costanza di pubblico impiego, le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice del rapporto medesimo, come confermato dalla giurisprudenza richiamata, tra cui Cass. civ., Sez. Un., n. 6997 del 2010.

Nel caso di specie, la categoria di appartenenza del ricorrente è esclusa dalla c.d. privatizzazione del pubblico impiego: la giurisdizione appartiene dunque al giudice amministrativo. La Corte ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di equo indennizzo, indicando il TAR quale giudice competente e il termine di riassunzione nei termini di legge. La definizione in rito ha giustificato la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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