Responsabilità contabile e danno da disservizio: prova necessaria dell’accordo illecito (Corte dei Conti Sez. III App. n. 166 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, l’accertamento del danno erariale esige riscontri obiettivi che comprovino, in modo specifico, la condotta illecita e i suoi elementi costitutivi; il mero richiamo alle intercettazioni telefoniche e ambientali, suscettibili di plurime letture, non integra la prova della collusione né della percezione di dazioni. La genericità della condotta contestata impedisce di configurare sia il danno da tangente, in assenza di elementi concordanti sulla percezione di utilità, sia il danno da disservizio da lesione del rapporto sinallagmatico, che postula la comprovata alterazione dello scambio tra retribuzione e adempimento delle funzioni. L’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale non esonera il requirente dall’assolvere l’onere probatorio secondo l’ordinario criterio del più probabile che non.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Corte dei conti ha convenuto in giudizio due soggetti — tra cui il qui appellante, dipendente comunale con funzione di messo comunale — chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale. Le contestazioni riguardavano accertamenti anagrafici relativi al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a cittadini brasiliani, ritenuti falsi e strumentali a favorire interessi privati, in asserita violazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 45/2022, aveva accolto la domanda, liquidando a carico dell’appellante il danno da disservizio e il danno da tangente. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo vizi di motivazione, mancata valutazione delle prove e insussistenza dei presupposti della responsabilità. La Procura generale ha concluso per la conferma, con riduzione dell’addebito a quanto originariamente quantificato dal Procuratore regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione Terza d’Appello affronta innanzitutto una questione processuale: la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza nei confronti del co-convenuto, deceduto all’epoca. Richiamando Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 e la giurisprudenza conforme, il Collegio afferma la scindibilità della causa, potendo ciascun rapporto autonomo avere sorte processuale distinta, con salvezza del diritto alla ragionevole durata del processo.
Sul merito, la Corte ribadisce la piena autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale e civile, richiamando le Sezioni Unite civili e le Sezioni riunite in sede giurisdizionale. Gli elementi acquisiti in sede penale, anche non confermati in dibattimento, possono essere valutati come presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., con libero convincimento del giudice contabile ex artt. 94 e 95 c.g.c.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la condotta contestata all’appellante è rimasta generica. La Procura non ha offerto riscontri obiettivi né sugli asseriti accordi, né sulla percezione di denaro o altre utilità. Le intercettazioni richiamate — tra cui la conversazione del 3 aprile 2018 e quella ambientale del 10.05.2018 — sono suscettibili di plurime letture e non provano la collusione. Manca, pertanto, la prova degli elementi costitutivi della responsabilità e, in particolare, del danno da tangente.
Quanto al danno da disservizio da lesione del rapporto sinallagmatico, la Corte ne ricostruisce la natura richiamando la giurisprudenza contabile. Non è necessario provare la minore resa, ma occorre il compimento, in attività di servizio, di attività illecite estranee ai doveri. Nel caso di specie non è stato chiarito il ruolo dell’appellante né che gli accertamenti siano a lui imputabili come illeciti. Ne deriva l’accoglimento dell’appello, la riforma della sentenza e l’assoluzione, con spese di difesa liquidate in favore dell’appellante e poste a carico del Comune.
Nota della Redazione
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