Danno erariale da contributi agricoli indebiti e responsabilità del tecnico (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 1 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il percettore di un contributo pubblico destinato all’insediamento di giovani imprenditori agricoli risponde di danno erariale davanti alla Corte dei conti qualora, inserendo nel piano aziendale terreni mai coltivati, abbia conseguito il requisito dimensionale della produzione standard minima e abbia distolto le risorse dalla finalità cui erano preordinate. La giurisdizione contabile sussiste anche nei confronti del libero professionista che abbia posto in essere attività preparatorie indispensabili all’ottenimento del finanziamento, integrando così un rapporto di servizio con l’amministrazione erogante. Sul piano soggettivo, la condotta del beneficiario è dolosa quando la rappresentazione di una realtà produttiva inesistente sia preordinata e consapevole. Il professionista che si sia limitato a tradurre in un progetto tecnico la documentazione del fascicolo aziendale altrui non risponde, in assenza di prova di un mandato gestorio e della conoscenza dello stato dei luoghi.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio due convenute per sentirle condannare, in solido, al pagamento di euro 122.584,36 in favore della Regione Valle d’Aosta, a titolo di danno erariale. L’importo corrisponde ai contributi pubblici erogati a valere sulle misure 6.1.1 e 4.1.2 del Programma di Sviluppo Rurale, percepiti dalla titolare di un’impresa agricola individuale con la collaborazione di una tecnica agronoma incaricata della predisposizione della documentazione.
Secondo l’accusa, la beneficiaria avrebbe dichiarato una produzione non veritiera, computando terreni in realtà incolti e così raggiungendo il requisito minimo di produzione standard di 8.000 euro. La vicenda era già stata esaminata in sede penale, con condanna della sola imprenditrice per truffa aggravata ai danni dello Stato, e in sede civile, con declaratoria di illegittimità dei provvedimenti regionali di decadenza. Entrambe le pronunce erano appellate e non passate in giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione. Quanto alla beneficiaria, ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il percettore di un finanziamento risponde davanti al giudice contabile se disponendo della somma in modo diverso dal programmato frustra lo scopo perseguito dall’ente. Quanto alla tecnica agronoma, ha valorizzato la giurisprudenza di legittimità che radica la giurisdizione anche sul professionista che abbia svolto attività preparatorie indispensabili all’ottenimento dei fondi, sostitutive dell’istruttoria dell’amministrazione erogante.
Anche l’eccezione di prescrizione quinquennale è stata respinta. La Corte ha ritenuto condivisibile l’ancoraggio del decorso al momento dei pagamenti, ma ha rilevato che la difesa non aveva considerato due intimazioni di pagamento emesse dalla Regione nel 2022, idonee a interrompere il termine ai sensi dell’art. 66 c.g.c. Analogo effetto interruttivo è stato riconosciuto alla costituzione di parte civile della Regione nel processo penale, con la conseguenza che la notifica dell’atto di citazione è risultata tempestiva anche nei confronti della professionista.
Nel merito, la Corte ha escluso che i provvedimenti regionali di revoca perimetrassero il giudizio, vertendo la controversia sulla condotta fonte di danno e non sull’impugnazione degli atti. Ha poi ricostruito il quadro probatorio attraverso le dichiarazioni testimoniali raccolte in sede penale, il materiale fotografico del sopralluogo del marzo 2022, la relazione dei periti e le conversazioni estrapolate dal cellulare della beneficiaria. Da tali elementi ha desunto che i terreni destinati a frutteto erano sostanzialmente incolti fin dall’epoca della domanda e che gli interventi iniziali valevano come mera apparenza di coltivazione.
La Corte ha quindi ritenuto il danno erariale ab origine, depurando il computo della produzione standard dal valore dei frutteti mai gestiti: senza quei terreni il requisito di ammissibilità non sarebbe stato raggiunto. Ha qualificato la condotta come dolosa, per la consapevolezza dell’assenza dei requisiti e del carattere indebito del beneficio. Ha invece respinto la domanda verso la tecnica agronoma, non emergendo prova di una compartecipazione fraudolenta né di un incarico gestorio: il mandato risultava confinato alla predisposizione della domanda, non essendovi prova che la professionista si fosse mai recata sui terreni.
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Nota della Redazione
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