Resa del conto giudiziale: estinzione del processo per sopravvenuto deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 122 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto del Giudice monocratico che ha rigettato il ricorso per la resa del conto giudiziale, la sopravvenuta presentazione del conto determina l’estinzione del processo, venendo meno l’interesse alla decisione sull’obbligo di resa. L’individuazione dell’agente contabile obbligato può essere desunta dai dati risultanti presso la Segreteria della Sezione in qualità di ufficio normativamente designato alla tenuta dell’Anagrafe degli agenti contabili. Resta riservata alla Procura regionale la valutazione, previa opportuna istruttoria, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione a carico del responsabile del procedimento.

Il Fatto

La Procura regionale ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., chiedendo l’accertamento dell’omissione dell’obbligo di resa del conto giudiziale per l’esercizio 2021, gestione “Economo”, da parte dell’agente contabile di un ente locale, con assegnazione di termine perentorio per la presentazione e, in caso di inadempimento, compilazione d’ufficio e applicazione delle sanzioni di legge.

Il Giudice monocratico ha rigettato il ricorso, ritenendo incerta l’individuazione dell’agente contabile, desunta solo dai conti relativi agli esercizi precedenti e non supportata da documentazione attestante l’attualità della nomina per l’annualità considerata. Avverso tale decreto la Procura ha proposto opposizione ex art. 142 c.g.c., richiamando i numerosi precedenti della Sezione che avevano accolto analoghe richieste, fondate sull’individuazione dell’obbligato operata dalla Segreteria.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di opposizione, l’ente locale ha rappresentato che per il 2021, a causa dell’avvicendamento del responsabile del settore finanziario avvenuto nel primo semestre 2022, erano state omesse le comunicazioni relative agli agenti contabili; il conto giudiziale è stato successivamente depositato e risulta attualmente acquisito presso la Segreteria della Sezione, tramite l’applicativo informatico dedicato.

Il pubblico ministero ha preso atto della nota, evidenziando che rimaneva comunque aperta la questione relativa alla sanzione nei confronti del responsabile del procedimento. La causa è quindi passata in decisione.

La Sezione ha rilevato che, alla luce dell’avvenuto deposito del conto giudiziale, può essere dichiarata l’estinzione del processo, essendo venuto meno l’oggetto della domanda di accertamento dell’omissione e non residuando alcun interesse a una pronuncia sull’obbligo di resa.

Quanto al profilo sanzionatorio, la Corte ha precisato che sarà la Procura regionale, previa effettuazione degli accertamenti del caso, a valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 142, comma 7, c.g.c., promuovendo, in caso positivo, apposito giudizio autonomo.

La decisione non modifica l’impianto della questione controversa sull’individuazione dell’agente contabile, che resta assorbita dal sopravvenuto venir meno dell’interesse. Nessuna statuizione è stata adottata in ordine alle spese, che non sono state liquidate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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