Resa del conto giudiziale: estinzione per sopravvenuto deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 117 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa del conto giudiziale, il sopravvenuto deposito del conto determina l’estinzione del processo. L’individuazione dell’agente contabile obbligato, desunta dalla documentazione acquisita agli atti, è sindacabile dal Giudice monocratico solo nei limiti della sua attualità e riferibilità all’annualità in esame. La declaratoria di estinzione non preclude alla Procura regionale la valutazione, previo accertamento, dei presupposti per l’applicazione della sanzione a carico del responsabile del procedimento, da promuoversi in separato giudizio.
Il Fatto
La Procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c., ha chiesto accertarsi l’omissione dell’obbligo di resa del conto giudiziale per l’esercizio 2021, gestione “Tesoreria”, da parte dell’agente contabile del Comune di Pescina, società BPER spa, non costituita. Il Giudice monocratico, con decreto fuori udienza n. 182 del 5 settembre 2024, ha rigettato il ricorso, ritenendo incerta l’individuazione dell’agente contabile, ricavata solo dai conti di esercizi precedenti, senza prova dell’attualità della nomina per l’annualità considerata.
Avverso tale decreto la Procura regionale ha proposto opposizione, sostenendo che l’individuazione dell’obbligato compete all’Ufficio designato alla tenuta dell’Anagrafe degli agenti contabili, ossia la Segreteria della Sezione, e richiamando i numerosi precedenti conformi dei Giudici monocratici della stessa Sezione. Nelle more, con nota del 14 ottobre 2024, il Comune ha rappresentato l’omessa comunicazione degli agenti contabili per l’avvicendamento del responsabile del settore finanziario e il successivo deposito del conto.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica concerne l’esito del giudizio di opposizione avverso il decreto monocratico di rigetto del ricorso per resa del conto. Nel giudizio di opposizione, il thema decidendum riguarda la sussistenza dell’obbligo di resa del conto e i presupposti per gli ordini di deposito e per la compilazione d’ufficio.
La Corte rileva che, nelle more del giudizio, il conto giudiziale è stato depositato e risulta attualmente acquisito presso la Segreteria, nell’applicativo Giudico – Interfaccia Conti giudiziali. Il venir meno dell’omissione che aveva giustificato il ricorso priva la domanda di resa del conto del suo presupposto funzionale.
Pertanto, alla luce dell’avvenuto deposito, il Collegio dichiara l’estinzione del processo. La decisione non entra nel merito delle censure sull’individuazione dell’agente contabile né sull’atto opposto, perché l’intervenuto adempimento assorbe ogni statuizione sul punto.
La Corte precisa che resta salva la valutazione della Procura regionale, previo accertamento, circa l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 142, comma 7, c.g.c. a carico del responsabile del procedimento. Tale iniziativa è riservata a un separato giudizio, da promuoversi in caso di esito positivo dell’accertamento. Il pubblico ministero, in udienza, ha preso atto della nota, evidenziando che la questione sanzionatoria rimane aperta.
Nulla è disposto per le spese.
Nota della Redazione
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