Riliquidazione pensione dirigenti scolastici e incrementi contrattuali post cessazione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 614 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto collettivo nazionale dell’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, all’art. 40, comma 3, estende integralmente al trattamento di quiescenza tutti i benefici economici previsti dall’art. 39, compresi gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza successiva alla data di cessazione dal servizio. Tale clausola deroga al criterio generale di determinazione della pensione sulla base della retribuzione percepita nell’ultimo giorno di servizio, fissato dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973. Il pensionato cessato durante la vigenza del triennio contrattuale è quindi considerato, a tali limitati fini, come ancora in servizio. La preclusione degli scaglionamenti maturati alla data di cessazione opera per il solo trattamento di fine rapporto e le indennità connesse, non per la pensione.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente scolastico dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è cessato dal servizio in data 1.9.2018. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal Contratto collettivo nazionale dell’Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018, con il computo nella base pensionabile degli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa, inclusi quelli con decorrenza successiva alla cessazione.

L’Inps e il Ministero si sono costituiti chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo rideterminato il trattamento secondo i dati comunicati dall’Amministrazione. Il ricorrente ha contestato tale richiesta, insistendo sull’accoglimento del profilo centrale del gravame. Il Ministero ha sostenuto che l’adeguamento doveva seguire il criterio dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, con esclusione degli incrementi successivi al collocamento in quiescenza.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha respinto la richiesta di cessata materia del contendere, poiché la questione sull’estensione degli aumenti successivi alla cessazione restava controversa. Il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto.

La Corte ha esaminato l’art. 39 del Contratto, che fissa gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa alle decorrenze ivi indicate, compresa quella del 31.12.2018. Ha poi richiamato l’art. 40, comma 3, che riconosce ai benefici economici effetto integrale sul trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio durante il triennio contrattuale, alle scadenze e negli importi previsti.

Secondo il giudice, l’avverbio “integralmente” estende per intero e senza distinzione i trattamenti dell’art. 39, inclusi tutti gli incrementi successivi al collocamento a riposo. La clausola deroga quindi al criterio generale di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, considerando il pensionato come ancora in servizio a tali limitati fini.

La Corte ha argomentato dalla seconda parte del comma 3, che limita gli effetti degli incrementi economici al trattamento di fine rapporto, all’indennità di buonuscita e di anzianità e alle indennità di preavviso e dell’art. 2122 cod. civ., considerando in tali casi solo gli scaglionamenti maturati alla cessazione. Tale preclusione non è stata prevista per il trattamento di quiescenza, con conseguente riconoscimento dell’inclusione degli incrementi nella base pensionabile.

Il giudice ha richiamato, in senso conforme, precedenti di questa Corte: Sez. giur. Trentino Alto Adige – Trento n. 29 del 12.6.2023, Sez. giur. Abruzzo n. 109 del 20.9.2022, Sez. giur. Sardegna n. 37 del 14.3.2023, Sez. giur. Campania n. 366 del 12.6.2023 e n. 466 del 24.7.2023.

Poiché il ricorrente è cessato durante la vigenza contrattuale, gli spettano tutti i benefici economici del contratto, con applicazione integrale sulla base pensionabile nel momento della riliquidazione, inclusi gli emolumenti con decorrenza 31.12.2018. Sui maggiori ratei competono, ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., gli interessi legali ex art. 1284 cod. civ. e il maggior danno da svalutazione secondo gli indici Istat, come indicato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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