Esclusività del medico e danno erariale da compensi non riversati (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 168 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 decorre non dalla data del fatto, bensì dal momento in cui l’ente danneggiato ha avuto contezza dell’illecito. Il comportamento omissivo relativo a un atto dovuto, come la comunicazione al datore di lavoro dello svolgimento di attività extraistituzionali, rileva ai fini della decorrenza del termine alla stregua del doloso occultamento. L’attività libero-professionale svolta in regime di esclusività in violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 integra danno erariale, con conseguente responsabilità risarcitoria tipizzata nel comma 7-bis, commisurata all’ammontare dei compensi percepiti e non riversati. L’illecito richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo, ravvisabile nel dolo quando l’ente abbia in precedenza richiamato il dipendente al rispetto del regime di esclusività.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dirigente medico di anestesia e rianimazione presso una fondazione ospedaliera, contestandogli di avere svolto attività libero-professionale presso il proprio studio nel periodo compreso tra l’8 settembre 2005 e il 29 settembre 2006, in costanza del regime di esclusività con il servizio sanitario nazionale e senza la prescritta autorizzazione.
La notizia di danno era pervenuta alla fondazione nel febbraio 2017, all’esito di una relazione della Guardia di Finanza che aveva accertato e quantificato i compensi percepiti. Il convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale e, nel merito, la mancanza di dolo, sostenendo di avere richiesto l’autorizzazione e di avere confidato su un tacito assenso. La Procura ha quantificato i compensi in euro 44.340,00, chiedendo la condanna in favore della fondazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto in via preliminare l’eccezione di prescrizione. Nei casi di specie il termine quinquennale non decorre dalla data del fatto, ma dal momento in cui l’ente danneggiato ha avuto contezza dell’illecito, individuato nella relazione della Guardia di Finanza del 6 ottobre 2015 e nella successiva notizia di danno del febbraio 2017. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza di appello (Sez. I App. n. 157/2020 e Sez. III App. n. 215/2024).
Il Collegio osserva inoltre che il comportamento omissivo relativo a un atto dovuto, qual è la comunicazione al datore di lavoro dell’attività extraistituzionale, rileva ai fini della decorrenza del termine alla stregua del doloso occultamento, secondo l’insegnamento di Sez. III App. n. 345/2016. La nota prodotta dalla difesa, risalente al 1999, non riveste alcuna efficacia esimente: essa esprime l’opzione per il regime di esclusività e una generica volontà di convenzionare l’attività, senza contenere alcuna richiesta di autorizzazione.
Nel merito, la Corte ha accertato la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e la conseguente responsabilità erariale tipizzata nel comma 7-bis. Il criterio legale di quantificazione del danno, commisurato ai compensi percepiti e non riversati, vale tanto per l’incompatibilità assoluta quanto per quella relativa, poiché entrambe presuppongono la violazione degli obblighi di comunicazione gravanti sul dipendente pubblico.
La Sezione ha escluso che l’illecito integri una ipotesi di responsabilità sanzionatoria o formale, trattandosi di responsabilità risarcitoria, con necessità di accertare l’elemento soggettivo secondo SS.RR. n. 26/2019. Nel caso concreto il dolo è desumibile dal fatto che l’ente aveva già in precedenza richiamato il dipendente al rispetto del rapporto di esclusività. Irrilevante, in funzione sanante, l’eventuale conoscenza informale dell’incarico da parte di soggetti estranei al procedimento autorizzatorio. Il convenuto è stato pertanto condannato al pagamento di euro 44.340,00, oltre rivalutazione monetaria dal 1° gennaio 2007 e interessi legali.
Nota della Redazione
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