Pensione privilegiata decorre dalla domanda cartacea al Ministero (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 250 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata del personale cessato dal servizio, la domanda presentata in forma cartacea all’amministrazione di appartenenza è valida ed efficace, e non può essere considerata improduttiva di effetti per il solo fatto di non essere stata inoltrata all’INPS con modalità telematica. La produzione della domanda telematica costituisce condizione di procedibilità dell’istanza, non di validità della medesima. Trovano applicazione il principio di leale collaborazione tra organi amministrativi, con l’obbligo dell’ufficio incompetente di trasmettere l’istanza a quello competente, e i canoni di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e all’art. 1 della legge n. 241/1990. Il trattamento privilegiato decorre pertanto dalla domanda originaria, non dalla successiva istanza telematica all’Istituto previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del Ministero della Giustizia con qualifica di assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, è cessato dal servizio l’11 maggio 2017 ed è stato dichiarato inabile al lavoro. Una patologia gastrica era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dal CVCS con verbale n. 29068/2000, a seguito di parere favorevole della CMO di Taranto.
All’atto della cessazione il ricorrente ha presentato domanda di pensione privilegiata in forma cartacea tramite l’amministrazione di appartenenza; nel maggio 2021 ha rinnovato l’istanza all’INPS in via telematica e nel maggio 2022 ha diffidato l’Istituto. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto per assenza di prova della dipendenza da causa di servizio e, in subordine, eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei. In corso di causa l’Istituto ha riconosciuto il trattamento di ottava categoria con decorrenza economica dal 28 maggio 2021, facendo sorgere la contestazione sulla decorrenza economica.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha circoscritto la materia del contendere alla sola decorrenza economica del trattamento, essendo questo già riconosciuto dall’INPS in corso di causa con il provvedimento del 30 luglio 2024. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dalla data della domanda amministrativa del maggio 2017, mentre l’Istituto ha ancorato la decorrenza alla domanda telematica trasmessa nel maggio 2021, ritenendo inidonea ogni istanza cartacea presentata all’amministrazione di appartenenza.
La Corte ha respinto questa prospettazione richiamando la consolidata giurisprudenza contabile, secondo cui la produzione della domanda telematica costituisce condizione di procedibilità e non di validità dell’istanza. Da ciò deriva che all’omesso o ritardato invio telematico non può ricondursi alcun effetto inibitorio della validità della domanda presentata in forma cartacea.
Il giudice ha inoltre escluso che l’inoltro dell’istanza all’amministrazione di appartenenza, anziché all’INPS, possa renderla improduttiva di effetti. Ha applicato il principio di leale collaborazione tra organi amministrativi, in forza del quale l’ufficio incompetente ha l’obbligo di trasmettere l’istanza all’ufficio competente, principio coerente con l’art. 97 Cost. e con l’art. 1 della legge n. 241/1990.
Il Ministero della Giustizia, ha osservato la Corte, non è del tutto incompetente: pur spettando all’INPS la liquidazione del trattamento, il dicastero detiene il fascicolo amministrativo del dipendente cessato, comprensivo della documentazione sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, prodromica alla concessione del trattamento privilegiato.
Quanto alla prescrizione quinquennale, eccepita in subordine, la Corte l’ha ritenuta inapplicabile e comunque infondata, per la tempestività e validità della domanda del maggio 2017, rinnovata nel 2021 e sollecitata nel 2022, senza alcun periodo di inattività superiore a cinque anni. Il ricorso è stato accolto con riconoscimento della decorrenza giuridica ed economica dal 12 maggio 2017, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna dell’INPS alle spese.
Nota della Redazione
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