Danno erariale da falso titolo di studio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 187 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per indebita percezione di retribuzioni da parte di chi abbia conseguito l’impiego pubblico mediante falsa attestazione del titolo di studio, la prestazione lavorativa di fatto resa non può essere integralmente sterilizzata sul piano economico. L’art. 2126, primo comma, cod. civ. preclude gli effetti retributivi solo quando la nullità derivi da illiceità dell’oggetto o della causa, che non ricorre in ogni contrasto con norma imperativa, ma solo nel caso di prestazione intrinsecamente illecita o di accordo di entrambe le parti diretto a finalità vietate. Ne deriva che, per le mansioni routinarie e non specialistiche, la materialità dell’attività svolta integra il “vantaggio comunque conseguito” dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, co. 1-bis, l. n. 20/1994. Il danno erariale va quindi ridotto in via equitativa, scomputando la quota di utilità effettivamente fruita.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un collaboratore scolastico per il recupero delle retribuzioni percepite in forza di un incarico di supplenza di III fascia ATA, asseritamente conseguito mediante falsa dichiarazione sul titolo di studio. Il convenuto aveva prodotto copia di un diploma di qualifica di “Olivicoltore” dichiaratamente ottenuto in un anno in cui, presso l’istituto indicato, quel diploma non era più rilasciato. Dagli accertamenti del Ministero era emerso che l’ultimo conseguimento risaliva a un anno scolastico precedente, con esclusione dell’anno indicato dal convenuto.

Il procedimento disciplinare si era concluso, in contumacia, con il licenziamento. La Procura ha quantificato le retribuzioni indebitamente percepite in euro 4.722,32, chiedendone la refusione integrale, senza riduzione di addebito, in ragione del dolo connotante la condotta. Il convenuto, ritualmente evocato, è rimasto contumace.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla constatazione che l’assenza del titolo e l’avvenuta percezione delle somme stipendiali costituiscono circostanze pacifiche. Richiama quindi l’indirizzo consolidato della stessa Corte, secondo cui l’accesso all’impiego mediante falsa attestazione del titolo integra una illiceità della causa che, ai sensi dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro della tutela collegata al rapporto, con venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando che agli emolumenti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte.

Il Collegio dichiara espressamente di voler rimeditare tale approdo, come già fatto con altre decisioni della stessa Sezione. Tre gli argomenti. Anzitutto l’art. 1, co. 1-bis, l. n. 20/1994, quale norma speciale prevalente rispetto all’art. 2126 cod. civ., impone lo scomputo quantificatorio dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla pubblica amministrazione o dalla comunità amministrata, senza eccezione alcuna, e su tale mancato o minor vantaggio la Procura non ha fornito prova, pur essendone onerata.

In secondo luogo, l’art. 2126 cod. civ. fa salvi gli effetti retributivi per il periodo di esecuzione del rapporto, salvo che la nullità derivi da illiceità dell’oggetto o della causa. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui tale illiceità non ricorre in ogni caso di contrasto con norme imperative, ma solo nel confronto con i principi etici fondamentali dell’ordinamento, ovvero quando lo scopo perseguito da entrambe le parti sia contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Nel caso concreto il negozio non è stato preordinato da ambo le parti a finalità vietate: la causa astratta e concreta del contratto di lavoro è conforme ai canoni codicistici, mentre è semmai illecita l’attività dichiarativa prodromica a monte della prestazione. La Corte cita in tal senso Cass., sez. un., 11.1.1973 n. 68 e Cass., sez. lav., 27.11.1987 n. 8830, nonché la sentenza della Corte cost. n. 296/1990, che ammette la tutela del lavoro esclusa solo in caso di illiceità “in senso forte”.

Il Collegio richiama poi gli orientamenti della magistratura ordinaria e amministrativa favorevoli alla retribuibilità della prestazione effettivamente resa, tra cui Cass., sez. lav., 31.7.2019 n. 20722 e Cass., sez. lav., 26.6.2023 n. 1863, secondo cui gli impegni di spesa possono impedire aumenti non coperti, ma non il pagamento integrale della prestazione resa non insciente o prohibente domino. Sul versante penalistico, Cass., sez. II pen., 25.2.2021 n. 12791 esclude che il reato di truffa per l’assunzione si riverberi sulla spettanza della retribuzione, salvo contrarietà della causa a norme imperative, ordine pubblico o buon costume.

La Sezione distingue quindi tre ipotesi. La prima riguarda prestazioni non routinarie, richiedenti titoli di elevata specializzazione non posseduti: qui resta l’obbligo di restituzione integrale. La seconda attiene a prestazioni routinarie svolte da soggetto titolato, ma con votazione inferiore a quella mendacemente dichiarata: il danno è escluso, perché la pubblica amministrazione ha fruito pienamente della prestazione. La terza, qui configurata, concerne prestazioni basiche svolte da soggetto privo del titolo: ferma la valenza penale, disciplinare e civile, la pubblica amministrazione ha fruito di un vantaggio, quantificato prudenzialmente nel 50% della prestazione. Il convenuto è pertanto condannato al pagamento di euro 2.361,16, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, con spese di giudizio a suo carico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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