Legittimo l’avviso orale del Questore su sospetti e precedenti anche non definitivi (TAR Calabria n. 1242 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 è provvedimento monitorio con finalità lato sensu preventiva, che non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti già qualificati come reato. Ai fini della sua adozione è sufficiente che l’autorità di pubblica sicurezza ravvisi indizi o sospetti, sorretti da adeguata motivazione, idonei a delineare una personalità incline a comportamenti antigiuridici e ascrivibile a una delle categorie dell’art. 1 del medesimo d.lgs. Il giudizio di pericolosità sociale gode di ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato del giudice amministrativo resta confinato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto, restando irrilevanti le pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale con cui il Questore della Provincia di Catanzaro, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, gli aveva intimato di modificare la propria condotta. Il provvedimento è stato adottato il 4 ottobre 2022 e notificato il 6 ottobre 2022.

Davanti al TAR Calabria l’interessato ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando carenza di istruttoria e difetto di motivazione: l’Autorità si sarebbe limitata a richiamare genericamente precedenti penali e di polizia, senza indicare fatti, date e circostanze, così impedendo di verificare l’attualità e la concretezza della pericolosità e di esercitare il diritto di difesa. Ha inoltre sostenuto che l’avviso orale, quale misura autonoma, potrebbe incidere sulla procedura di protezione internazionale. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 18.01.2023.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’unico motivo di gravame. Richiamato il dato normativo, il Collegio qualifica l’avviso orale come provvedimento monitorio: l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza persegue una finalità lato sensu preventiva e non richiede che sia accertata la responsabilità penale dell’interessato, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria.

Il percorso argomentativo poggia su un consolidato orientamento richiamato nel provvedimento. È sufficiente che l’autorità di polizia sospetti la configurabilità di una personalità propensa a particolari comportamenti antigiuridici, risultando legittimo procedere anche in assenza di contestazioni sottoposte all’autorità giudiziaria. La misura può essere disposta pure quando non sia documentabile che l’interessato viva dei proventi di attività delittuose, purché il modello comportamentale complessivo lasci non illogicamente presumere una pericolosità sociale.

Il Collegio sottolinea che, a differenza delle più invasive misure di prevenzione, la valutazione degli elementi di fatto posti a base dell’avviso è meno stringente, data la natura monitoria e infra-procedimentale dell’atto, che non comprime immediatamente le libertà individuali. Ne deriva un’ampia discrezionalità dell’amministrazione nell’accertamento dei presupposti, mentre il sindacato giurisdizionale si limita agli aspetti di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione.

Quanto al profilo temporale, gli elementi presuntivi devono essere valutati al momento dell’adozione dell’atto: eventuali pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato non determinano una illegittimità sopravvenuta “ora per allora” del provvedimento questorile. Nel caso concreto il provvedimento indica precedenti penali e di polizia riconducibili a condotte di particolare allarme sociale — rapina e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio — idonei, nel loro complesso, a fondare il giudizio di pericolosità.

Non è ravvisabile, ad avviso del Tribunale, una motivazione apparente: l’atto contiene il presupposto normativo, la categoria soggettiva di riferimento e gli elementi posti a fondamento della valutazione, consentendo al destinatario e al giudice di ricostruire l’iter logico seguito. Il diritto di difesa non risulta compresso, poiché il provvedimento e gli atti del procedimento permettono di contestare in sede giurisdizionale la sussistenza dei presupposti. L’eventuale incidenza sulla procedura di protezione internazionale è circostanza meramente eventuale e futura, non idonea a inficiare la legittimità dell’atto. Il ricorso è respinto, con spese compensate e conferma dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *