Procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza qualificata del giudicato penale (TAR Toscana n. 1105 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, co. 6, del d.P.R. n. 737/1981 per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza penale, che coincide con l’acquisizione della sentenza munita di attestazione di definitività, non con la lettura del dispositivo né con il deposito della sentenza non definitiva. La sospensione dal servizio per la durata di tre mesi è legittima quando le condotte addebitate, estranee al servizio ma reiterate nel tempo, offendano il decoro delle funzioni ai sensi dell’art. 6, n. 1, in relazione all’art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981. Il sindacato del giudice amministrativo sulla sanzione resta limitato alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, senza sostituzione di criteri valutativi propri della discrezionalità amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, è stato denunciato per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. e poi rinviato a giudizio; il Tribunale di Perugia ha dichiarato di non doversi procedere per prescrizione della contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen., nella quale l’originaria imputazione era stata riqualificata.
Per tali fatti la Questura ha avviato il procedimento disciplinare, contestando la violazione dell’art. 7, nn. 1, 2 e 4, del d.P.R. 737/1981 e ipotizzando la destituzione. All’esito, il Consiglio provinciale di disciplina ha proposto la sospensione dal servizio per tre mesi; il Capo della Polizia ha accolto la proposta. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la tardività della contestazione, il difetto di gravità delle condotte e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che l’art. 9, co. 6, del d.P.R. n. 737/1981 àncora il termine alla pubblicazione della sentenza o alla sua notificazione all’amministrazione. Poiché il ricorrente non ha notificato la sentenza, rileva il momento della pubblicazione, che secondo la giurisprudenza consolidata va identificato con la conoscenza qualificata del provvedimento.
Richiamando il parere dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2022, il TAR ribadisce che la conoscenza integrale della sentenza deve essere certa e avvenire per mezzo di copia conforme all’originale, con l’irrevocabilità formalmente attestata. Una sentenza non definitiva, suscettibile di revisione in altri gradi, non è idonea a fondare l’addebito disciplinare. Nella specie la comunicazione con attestazione di definitività è giunta il 26 novembre 2021, mentre la contestazione è stata notificata l’11 febbraio 2022, dunque entro il termine.
Quanto agli altri motivi, la Corte ricorda che l’art. 6, n. 1, del d.P.R. 737/1981 consente la sospensione per le mancanze dell’art. 4 di particolare gravità o reiterate, tra cui i comportamenti non conformi al decoro delle funzioni. Il presupposto è la violazione dei doveri deontologici connessi allo status di appartenente alla pubblica sicurezza, perché ogni infrazione con eco esterna mina la credibilità dell’istituzione.
Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, senza sovrapposizione di criteri valutativi. Il giudice penale ha definito credibile la ricostruzione delle molestie, qualificando i singoli episodi come segmenti di una condotta unitaria; la riqualificazione in molestie è dipesa dalla mancata prova degli eventi di danno, non dall’inesistenza dei fatti. Le condotte, reiterate e note anche alla stampa locale, integrano la lesione del prestigio dell’istituzione.
Il Consiglio provinciale di disciplina ha valutato l’assenza di precedenti e la sproporzione di un’eventuale destituzione, motivando adeguatamente la scelta sanzionatoria. Né il tempo trascorso dai fatti né la sospensione cautelare già scontata giustificano un ulteriore abbattimento, trattandosi di fisiologiche conseguenze dello sfasamento temporale del procedimento.
Nota della Redazione
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