Diniego permesso soggiorno motivi familiari spetta al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3390 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sulle istanze di permesso di soggiorno per motivi familiari, e sui provvedimenti con cui l’amministrazione le definisce — compreso quello che ne dichiari l’irricevibilità — la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998. La materia attiene infatti al diritto soggettivo all’unità familiare, con la conseguenza che il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è inammissibile per difetto di giurisdizione. Il giudizio può proseguire davanti al giudice ordinario mediante riassunzione nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha presentato alla Questura competente un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 286/1998, in qualità di coniuge di cittadina italiana e genitore di una minore italiana.

Con provvedimento del 20.08.2025 la Questura ha dichiarato irricevibile l’istanza. Il ricorrente ha impugnato tale atto davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 286/1998, nonché violazione dell’art. 8 CEDU e dei principi di proporzionalità e tutela dell’unità familiare, con richiesta di sospensione cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, in sede cautelare, un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dando avviso alle parti dell’eventuale definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.

Il percorso argomentativo muove dalla portata dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato propone opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, con il rito disciplinato dall’art. 20 del d.lgs. n. 150/2011.

Da questa norma il Tribunale ricava che la giurisdizione sul rilascio del permesso per motivi familiari e sui provvedimenti correlati — inclusa la dichiarazione di irricevibilità dell’istanza — spetta al giudice ordinario, poiché la posizione giuridica coinvolta è di diritto soggettivo e attiene all’unità familiare.

A sostegno della conclusione il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa in materia, in particolare TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sentenze nn. 1696 e 1697 del 19.05.2025, e TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, sentenza n. 2795 del 6.02.2025. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell’esito meramente processuale del giudizio. Il Tribunale dispone altresì l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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