Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Calabria n. 963 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione dopo il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza di condanna e ne ordina l’esecuzione integrale entro un termine perentorio. Alla diffida si accompagna la nomina anticipata del commissario ad acta, che opera su istanza di parte in caso di ulteriore inutile decorso del termine. La spesa per l’attività commissariale resta a carico dell’amministrazione inadempiente, secondo il principio desumibile dall’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme. È invece rigettata la richiesta di penalità di mora quando la somma oggetto del giudicato costituisce non un corrispettivo, ma un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente: la misura è manifestamente iniqua per la funzione assegnata al beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n. 647 del 5 luglio 2024. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui e l’amministrazione era stata condannata a mettere a disposizione, tramite la Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 2.500,00, oltre rifusione delle spese.

La sentenza, notificata al Ministero in data 10 luglio 2024, è passata in giudicato come da attestazione del 17 marzo 2025. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni e perdurando l’inadempimento, il ricorrente ha agito per l’ottemperanza. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito; l’Ufficio scolastico regionale non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce il presupposto dell’azione. La notifica della sentenza al Ministero, avvenuta per posta elettronica certificata anche all’indirizzo istituzionale, e il successivo passaggio in giudicato integrano il titolo esecutivo. Da quel momento decorre il termine di moratoria di centoventi giorni, anch’esso spirato senza che l’amministrazione abbia dato corso alla condanna.

Su queste basi il Tribunale accoglie il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e ordina al Ministero di eseguire integralmente la sentenza, nei sensi indicati in motivazione, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione a cura di parte ricorrente. All’ordine di esecuzione si affianca la nomina anticipata del commissario ad acta, individuato in un dirigente indicato dal Capo del Dipartimento competente, che provvederà su istanza di parte in caso di inutile decorso del termine, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Sul piano delle spese dell’eventuale attività commissariale, il collegio applica per analogia il principio dettato dall’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. La norma, sebbene dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, esprime una regola estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Ne deriva che i compensi restano a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il collegio richiama sul punto propri precedenti conformi.

Il Tribunale rigetta invece la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La misura è ritenuta manifestamente iniqua in ragione della particolare funzione della Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo, bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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