Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Calabria n. 967 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore, che attesti la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso, comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo non può in tal caso decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità alla richiesta della parte. L’esito puramente processuale della lite giustifica la compensazione integrale delle spese, restando salva l’efficacia della pronuncia sulle spese contenuta nel provvedimento cautelare già emesso. La regola opera sul piano del rito e non presuppone alcun accertamento in ordine alla fondatezza dell’originaria domanda di annullamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Calabria il decreto con cui il Prefetto di Cosenza aveva disposto la revoca della patente di guida e di ogni altro titolo di idoneità alla guida, ai sensi dell’art. 120, comma 2, codice della strada. Il provvedimento, notificato nel gennaio 2022, fondava la misura su ragioni connesse alla condotta del titolare del titolo abilitativo.

Il Ministero dell’Interno — Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità o irricevibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto per infondatezza. L’istanza cautelare è stata rigettata in primo grado e la relativa impugnazione è stata respinta; anche la successiva domanda cautelare riproposta è stata respinta. Sopravvenuta la richiesta del difensore di dichiarare la carenza di interesse alla decisione, con compensazione delle spese, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ricondotto la vicenda a un esito puramente processuale. La dichiarazione con cui il difensore rappresenta la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla definizione del giudizio comporta, secondo il giudice adito, l’improcedibilità dell’impugnazione.

Il Collegio ha ancorato la conclusione al principio dispositivo. Una volta che la parte ha manifestato il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice non può scendere all’esame del merito della controversia, imponendosi una declaratoria conforme alla richiesta avanzata dal difensore.

Il percorso argomentativo si sostiene su un orientamento giurisprudenziale definito condiviso e richiamato ex plurimis. Vengono in rilievo, tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 21 giugno 2023, n. 6113, Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2023, n. 1038 e Cons. Stato, sez. III, 18 luglio 2022, n. 6111, oltre a decisioni più recenti dei giudici di primo grado, tra cui TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 27 aprile 2026, n. 261, TAR Campania, Napoli, sez. IX, 21 aprile 2026, n. 2559 e TAR Sardegna, sez. I, 11 marzo 2026, n. 530.

Sul piano delle conseguenze economiche, il Tribunale ha ritenuto che l’esito in rito giustifichi la compensazione integrale delle spese tra le parti. Ha inoltre precisato che la pronuncia sulle spese racchiusa nel provvedimento cautelare già emesso conserva efficacia anche dopo la decisione che definisce il giudizio.

Il ricorso è stato dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente e delle persone menzionate, nonché dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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