Divieto di detenzione armi alla guardia giurata: obbligo di istruttoria rafforzata (TAR Basilicata n. 521 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. è provvedimento di natura cautelare, fondato su un giudizio di inaffidabilità del soggetto, che richiede un’istruttoria adeguata e una motivazione proporzionata. Quando il giudice penale ha escluso, con valutazione favorevole all’interessato, la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., l’Amministrazione, pur nella autonomia delle due sedi, non può limitarsi a dedurre la mera violazione dell’obbligo di denuncia delle cartucce, ma deve svolgere un’istruttoria più stringente e uno sforzo motivazionale rafforzato, commisurato ai profili dell’occasionalità, della scarsa gravità della condotta e della complessiva personalità dell’interessato. La misura che incide in modo particolarmente pregiudizievole sulla sfera lavorativa del destinatario, impedendogli di proseguire l’attività di guardia particolare giurata, è illegittima per difetto di istruttoria e carenza di motivazione se non tiene conto di tali elementi in un’ottica di proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente, guardia particolare giurata con licenza di porto d’armi, è stato destinatario di un provvedimento della Prefettura di Potenza che gli ha intimato il divieto di detenzione di armi e munizioni. Il provvedimento traeva origine da una segnalazione all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 697 cod. pen., perché presso la sua abitazione erano state rinvenute cartucce di calibro .22 L.R. e 9×21 in mancanza di denuncia ed in eccedenza rispetto a quelle regolarmente denunciate.

Nel procedimento penale, il Tribunale del Riesame aveva annullato il sequestro dell’arma disponendone la restituzione, per insussistenza del fumus commissi delicti, e la Procura aveva richiesto l’archiviazione. La Prefettura, tuttavia, ha ritenuto che la violazione dell’obbligo di denuncia integrasse di per sé un comportamento indicativo di scarsa affidabilità, sufficiente a legittimare il divieto. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR, lamentando illogicità della motivazione, violazione dell’art. 141 del T.U.L.P.S. e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso, riconoscendo valore assorbente ai vizi di difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il Collegio muove dall’autonomia tra la sede penale e quella amministrativa, ma ne trae una conseguenza precisa: le favorevoli valutazioni della condotta del ricorrente espresse dal giudice penale e dalla stessa Procura impongono all’Amministrazione uno sforzo argomentativo maggiore.

Il giudice penale aveva valorizzato l’occasionalità della violazione, la sua scarsa gravità e la complessiva personalità dell’interessato. Tali profili, osserva il TAR, assumono rilevanza anche nella prospettiva applicativa dell’art. 39 del T.U.L.P.S. e non possono essere ignorati dal Prefetto nel formulare il giudizio di inaffidabilità.

Determinante è poi il rilievo della proporzionalità. La misura non incide soltanto sul porto dell’arma, ma comprime lo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata, con il conseguente, documentato, rischio di perdita del posto di lavoro. Un sacrificio di tale portata esige una motivazione adeguata.

Nella vicenda cautelare il Consiglio di Stato aveva già rimarcato la modesta entità e la dubitabilità della violazione contestata. Su tali basi il Tribunale accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità del caso e dell’originalità di alcune questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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