Diniego permesso di soggiorno: necessaria valutazione concreta ex art. 5, comma 5, T.U. Immigrazione (TAR Marche n. 893 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno non può fondarsi su un automatismo derivante dalla mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato nel nulla osta. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata, che verifichi se il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo sia imputabile a circostanze estranee alla sfera di controllo dello straniero e se il diniego risulti proporzionato, tenuto conto di un eventuale nuovo rapporto di lavoro medio tempore instaurato. In tal caso la posizione del lavoratore merita tutela, quale situazione di effettivo inserimento lavorativo alternativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, faceva regolare ingresso in Italia con visto per lavoro stagionale, a seguito del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione per un’attività presso una specifica azienda agricola. All’arrivo, tuttavia, non riusciva a stipulare il contratto di soggiorno con il datore indicato, per cause a lui non imputabili e riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Trovata una diversa occupazione, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, rigettata dalla Questura con decreto del 1° luglio 2025, sul presupposto della mancata instaurazione del rapporto con il datore originario. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche accoglie il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato viziato per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, oltre che per difetto di istruttoria e di motivazione. L’impostazione dell’Amministrazione, che considera la mancata stipula del contratto di soggiorno automaticamente ostativa al rilascio del titolo, si risolve in un’applicazione meramente formale della disciplina, in contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Collegio rileva che nel caso di specie la mancata stipula non è dipesa da inerzia o volontà del ricorrente, ma da vicende estranee alla sua sfera di controllo, come comprovato dalla denuncia-querela presentata nei confronti del datore di lavoro. richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 2550/2025, secondo cui la revoca del nulla osta non può fondarsi esclusivamente sul venir meno del rapporto lavorativo originario, senza considerare la peculiarità della fattispecie e il nuovo rapporto di lavoro instaurato.
Il TAR evidenzia poi che il ricorrente non ha avanzato una richiesta esplorativa di attesa occupazione, ma ha documentato l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, attivando un concreto percorso di regolarizzazione coerente con le finalità della normativa. La sua posizione andava pertanto valutata come situazione di effettivo inserimento lavorativo alternativo, non come mera aspettativa di occupazione. L’Amministrazione ha invece omesso ogni valutazione in concreto su tali elementi, limitandosi a un automatismo procedimentale.
La decisione, conforme a precedenti di merito citati (TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025 e TAR Marche, sent. n. 89/2026), ribadisce che l’Amministrazione è tenuta a una valutazione sostanziale della posizione dello straniero. Conclusivamente, il provvedimento è annullato ai fini del riesame della posizione del ricorrente, con spese compensate per la novità della controversia.
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Nota della Redazione
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