Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lazio n. 772 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pubblica amministrazione non vi si sia conformata. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta. La competenza del TAR sussiste ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., previo decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 947/2024 del 15 maggio 2024, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per determinati anni scolastici, con condanna del Ministero all’attivazione della carta per un importo di 2.500,00 euro, oltre interessi legali.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata al Ministero. Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, domandando la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.. Ha poi ritenuto il ricorso ammissibile quanto ai presupposti dell’azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con idonea certificazione dell’Ufficio competente, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il Collegio ha escluso dubbi sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando, sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, fra quelli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Tale disposizione è prevista proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato, nonostante il sollecito contenuto nel decreto presidenziale n. 294/2025, che aveva assegnato un termine per l’adempimento spontaneo.

Di conseguenza il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione. Ha inoltre nominato, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone o altro funzionario delegato, con compenso liquidato in 1.000,00 euro a carico del Ministero, salvo conguaglio. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Le spese processuali del giudizio di ottemperanza, ex art. 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con liquidazione come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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