Elusione del giudicato civile e inopponibilità delle eccezioni non proposte in merito (TAR Calabria n. 489 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando è chiamato a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo dell’ottemperanza svolge una funzione meramente attuativa del precetto civile e non può integrarlo né limitarne la portata, in violazione dell’art. 2909 cod. civ.. L’amministrazione destinataria del giudicato non può opporre in sede esecutiva circostanze ed elementi ostativi che avrebbe potuto e dovuto far valere nel giudizio di merito o in sede di gravame. Ne consegue la nullità dei provvedimenti amministrativi adottati in dichiarata attuazione della sentenza, nella parte in cui disconoscono il riconoscimento operato dal giudice civile.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 542/2021, il riconoscimento del diritto alla medesima progressione economica e giuridica dei docenti di ruolo in relazione al servizio pre-ruolo prestato in una serie di anni scolastici, con condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive.

In sede di esecuzione il Ministero ha emanato un decreto di ricostruzione della carriera, cui ha fatto seguito il decreto di inquadramento del dirigente scolastico. Il periodo di servizio riferito all’anno scolastico 2013/2014 è stato però escluso dall’utilità ai fini delle posizioni stipendiali, in applicazione di una previsione normativa richiamata in premessa.

La ricorrente ha quindi agito davanti al TAR Calabria per l’ottemperanza del giudicato, deducendo l’elusione dello stesso per lo scomputo di 365 giorni e chiedendo l’integrale ricostruzione della carriera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto superato il rilievo di inammissibilità prospettato d’ufficio con precedente ordinanza, per la mancata formalizzazione della domanda di nullità degli atti medio tempore adottati dall’amministrazione. Secondo il Tribunale, il tenore complessivo del ricorso, che dà conto di tali atti e proprio in ragione degli stessi lamenta la violazione del giudicato, rende implicitamente proposta la relativa domanda. La sua mancata formalizzazione integra una mera omissione lessicale, superabile in virtù del potere di interpretazione e riqualificazione della domanda ai sensi dell’art. 32 c.p.a.

Passando al merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui, a fronte di statuizioni rese dal giudice ordinario, il giudice dell’ottemperanza è rigidamente vincolato al comando contenuto nella sentenza e non può alterarne il precetto. Nel caso di esecuzione del giudicato civile la funzione resta meramente attuativa, come affermato dal Cons. Stato n. 2891 del 2014 e dal Cons. Stato n. 4111 del 2020.

Il Tribunale ha poi richiamato la regola per cui il giudicato civile copre il dedotto e il deducibile: nel giudizio di ottemperanza non possono essere proposte le eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere avanzate in sede civile.

Nel caso concreto il decreto di ricostruzione, pur richiamando in premessa la sentenza del giudice del lavoro, aveva ritenuto non utile il servizio pre-ruolo dell’anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, in forza della proroga disposta dalla normativa richiamata. Tale previsione si pone in evidente distonia con il giudicato, che aveva riconosciuto utile alla progressione un periodo di nove mesi e diciotto giorni.

L’amministrazione era dunque tenuta a eseguire le statuizioni senza opporre in fase esecutiva circostanze ostative che avrebbe potuto far valere davanti al giudice civile o in appello. Il ricorso è stato pertanto accolto: dichiarata la nullità dei due decreti nei limiti dell’interesse della ricorrente, ordinate le attività di piena ottemperanza entro sessanta giorni e nominato, per il caso di perdurante inottemperanza, il Commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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