Archiviazione dell’istanza di sdemanializzazione e garanzie procedimentali (TAR Lazio n. 513 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta, perché l’interessato ha egli stesso provocato l’avvio ed è già a conoscenza del relativo svolgimento. Il contraddittorio procedimentale è assicurato dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. L’interessato che non presenti osservazioni nel termine e si limiti a reiterare pedissequamente la medesima istanza, senza apportare alcun elemento di novità testuale o documentale, non può dolersi del difetto di motivazione del provvedimento di diniego o di archiviazione, che legittimamente richiama le ragioni già esposte nel preavviso. Le criticità non superate in sede procedimentale e non colmate in sede processuale confermano la legittimità dell’operato dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, in qualità di socio di una società esercente attività turistico-ricettiva, ha presentato al Comune un’istanza di alienazione e sdemanializzazione di un relitto di terreno civico confinante con la proprietà dell’albergo, assumendo un possesso ultraventennale proprio e dei propri genitori.

Il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, evidenziando il mancato riscontro del possesso dichiarato, la ricomprensione dell’area nella fascia di rispetto stradale e la sua funzione di accesso a una strada interna servente altre proprietà. Il ricorrente non ha presentato osservazioni e ha reiterato l’istanza senza elementi di novità. Con successiva nota il Comune ha disposto l’archiviazione, richiamando il preavviso di diniego. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati su asserite violazioni di natura formale del provvedimento impugnato, e li ritiene infondati. Quanto alle garanzie di cui agli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, il TAR richiama il principio consolidato secondo cui la comunicazione di avvio non è dovuta nei procedimenti che iniziano a istanza di parte, poiché l’interessato ha provocato il procedimento ed è già a conoscenza del suo avvio, con conseguente garanzia della partecipazione procedimentale.

Il Collegio ricostruisce la specificità dei procedimenti a istanza di parte, nei quali il contraddittorio è assicurato dalla comunicazione dei motivi ostativi prima dell’eventuale diniego, secondo la previsione dell’art. 10-bis. Nel caso concreto il Comune ha adempiuto a tale onere, comunicando al ricorrente le ragioni ostative e avvisandolo che, decorso il termine di dieci giorni senza osservazioni, si sarebbe proceduto al rigetto definitivo senza ulteriore avviso.

Il ricorrente non ha presentato osservazioni e ha reiterato pedissequamente l’istanza originaria, di identico tenore e contenuto, senza apportare alcun elemento di novità testuale o documentale. Il TAR qualifica tale condotta come espressione di prolungato e immotivato disinteresse per l’esito del procedimento.

Di fronte a tale contegno, e in conseguenza della reiterazione dell’istanza già connotata dalle criticità comunicate, il Comune non poteva far altro che disporre il diniego per le motivazioni già indicate nel preavviso, non contrastate nella fase procedimentale. Il Collegio rileva altresì che nemmeno in sede processuale il ricorrente ha colmato le criticità riscontrate, limitandosi ad affermazioni apodittiche e tautologiche e sganciate da riscontro fattuale e probatorio.

Il provvedimento impugnato risulta pertanto adeguatamente motivato, avendo richiamato le tre ragioni ostative già esposte nel preavviso di diniego e non superate. Il ricorso è respinto, con nulla per le spese, non essendo il Comune vittorioso costituito in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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