Pregiudizialità dell’accertamento della proprietà sull’ordine di demolizione (TAR Marche n. 766 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’ordine di rimozione di un manufatto edilizio trova il suo presupposto fattuale e giuridico nell’accertamento che l’opera insiste, anche solo in parte, su area non appartenente al privato, la questione della titolarità dell’area non assume rilievo meramente accessorio ma costituisce antecedente logico-giuridico necessario della decisione. In tal caso, ove sia pendente dinanzi al giudice civile un giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta usucapione della medesima area, il giudice amministrativo deve disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia civilistica, con onere di riassunzione a carico delle parti ex art. 80 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria dichiarata della particella n. 415 del Foglio 6 di un Comune, presentava nel 2018 una SCIA per la realizzazione di una recinzione, allegando elaborati progettuali e un atto di impegno con cui rinunciava a ogni indennizzo in caso di esproprio, trattandosi di area destinata alla pubblica viabilità. Il Comune non adottava provvedimenti inibitori nel termine di legge e l’opera veniva realizzata.
Successivamente, in occasione del procedimento per la realizzazione di un marciapiede pubblico, l’Amministrazione accertava che la recinzione insisteva anche sulla particella n. 465, non indicata nella SCIA e non appartenente alla ricorrente, essendo stata acquisita dal Comune nel 2022 tramite esproprio. Veniva quindi adottata l’ordinanza di rimozione della recinzione e ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo l’incertezza del confine tra le particelle e il possesso ultraventennale dell’area, e promuoveva giudizio civile per l’accertamento dell’intervenuta usucapione della particella n. 465, tuttora pendente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza di demolizione fonda espressamente la propria motivazione sul presupposto che la recinzione insista, almeno in parte, su area non appartenente alla ricorrente, individuata nella particella n. 465, non ricompresa nel titolo edilizio. Dal raffronto tra gli elaborati progettuali e la planimetria dello stato dei luoghi è emerso che una parte dell’area recintata ricade nella predetta particella, circostanza che qualifica l’intervento come realizzato sine titulo.
Il Tribunale ha quindi evidenziato che la questione della proprietà dell’area non si pone come profilo meramente accessorio ma costituisce il presupposto fattuale e giuridico dell’azione amministrativa, dal quale dipende la legittimità dell’esercizio del potere inibitorio. Pertanto, l’accertamento della titolarità della particella n. 465 si configura come antecedente logico-giuridico necessario rispetto alla decisione del giudizio amministrativo.
Considerata la pendenza del giudizio civile promosso per l’accertamento dell’intervenuta usucapione dell’area, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79 e ss. cod. proc. amm. e dell’art. 295 cod. proc. civ., tenuto conto dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 4 del 22 marzo 2024. La particella n. 465, infatti, al momento della realizzazione dell’opera era intestata a soggetto terzo ed è oggetto di un procedimento di esproprio non concluso, elementi che rendono la questione pregiudiziale e dirimente rispetto alla valutazione della legittimità dell’ordinanza impugnata.
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Nota della Redazione
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