Affidamento diretto del trattamento rifiuti e concorrenza assente per motivi tecnici (TAR Lazio n. 515 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 del 2023, è legittimo quando la concorrenza è assente per motivi tecnici. Tale assenza ricorre allorché il piano regionale di gestione dei rifiuti individui un unico impianto abilitato al trattamento dei rifiuti indifferenziati nell’ambito territoriale ottimale e il corrispettivo degli operatori sia fissato da una tariffa pubblicistica non disponibile dalle parti, che impedisce offerte al ribasso. Nei confronti dell’atto amministrativo plurimotivato, fondato su ragioni indipendenti ciascuna idonea a sorreggerlo, la censura che colpisca la sola ragione non assorbente non è idonea a travolgere il provvedimento; rispetto ad essa difetta l’interesse ad agire.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto polifunzionale di trattamento e stoccaggio di rifiuti, impugna la determina con cui l’amministratore unico della società in house affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani di un Comune ha attribuito alla controinteressata, mediante affidamento diretto, il trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati. L’affidamento si fonda su due ragioni: l’impianto della controinteressata sarebbe l’unico legittimato nel territorio dell’ambito ottimale e l’offerta sarebbe economicamente più vantaggiosa.
La ricorrente deduce la violazione dei principi di concorrenza e trasparenza, la decettività della tariffa offerta, l’insussistenza dell’unicità dell’operatore e il contrasto con il principio di prossimità. Con motivi aggiunti impugna per illegittimità derivata il contratto medio tempore stipulato. Si costituiscono la stazione appaltante e l’aggiudicataria, eccependo l’inammissibilità e rivendicando la conformità dell’atto al piano regionale.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla qualificazione del provvedimento come atto plurimotivato: esso resta legittimo se anche una sola delle ragioni indipendenti che lo sorreggono risulti conforme alla legge. Su questa base affronta con priorità il motivo concernente l’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 del 2023, che ammette la procedura negoziata senza bando quando i servizi possono essere forniti da un unico operatore perché la concorrenza è assente per motivi tecnici.
La norma riproduce l’art. 63, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016 e l’art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 163 del 2006. Trattandosi di eccezione al principio di massima concorrenzialità, i presupposti vanno accertati con il massimo rigore. La consultazione preliminare di mercato è lo strumento con cui verificare l’infungibilità; individuato un solo operatore, la gara aperta sarebbe inutile dispendio contrastante con l’efficienza dell’azione amministrativa, mentre con più potenziali offerenti la stazione appaltante è tenuta alla gara informale.
Nel caso concreto, gli artt. 196 e 199, d.lgs. n. 152 del 2006 impongono il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati negli impianti individuati dal piano regionale per l’ambito in cui sono prodotti. L’unico impianto contemplato risulta quello della controinteressata; l’inclusione dell’impianto della ricorrente richiede una modifica del piano, atto consiliare rispetto al quale nessun atto dirigenziale può prevalere. La più recente giurisprudenza di secondo grado ha confermato che il piano non menziona l’impianto della ricorrente, sicché esso opera solo in via sussidiaria o emergenziale.
La nota regionale che elenca gli impianti minimi operativi non equivale a inclusione nel piano: quei plessi sono individuati ai fini del metodo tariffario e per garantire la continuità del servizio nei deficit impiantistici. A ciò si aggiunge che il corrispettivo è fissato da una tariffa pubblicistica regionale, che assicura copertura dei costi e remuneratività ma impedisce in radice offerte al ribasso. L’affidamento è dunque legittimo sotto il profilo dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici.
Dal rigetto di tale motivo, assorbente, consegue l’improcedibilità delle restanti censure e dei motivi aggiunti: difetta un interesse personale, diretto, concreto e attuale della ricorrente a far accertare vizi che non potrebbero condurla all’aggiudicazione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.