La condanna a un anno di reclusione per stupefacenti è ostativa all’iscrizione nel ruolo dei conducenti (TAR Lazio n. 14523 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di requisiti morali per l’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di servizi pubblici non di linea, la disposizione di cui all’art. 17, comma 3, lett. f), l.r. Lazio n. 58/1993, che dichiara ostativa la «condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno» per reati in materia di stupefacenti, è integrata anche dalla condanna alla pena detentiva di durata pari ad un anno. L’espressione “non inferiore ad un anno” include la pena esattamente annuale, non essendo quest’ultima “inferiore” alla soglia legale. L’interpretazione che escludesse l’ostatività per la pena pari ad un anno si porrebbe in contrasto con il dato letterale della norma (art. 12 preleggi) e determinerebbe un’ingiustificata disparità rispetto al regime più rigoroso previsto per i reati in materia di stupefacenti rispetto alle altre fattispecie criminose, per le quali è ostativa la condanna «in misura complessivamente superiore ai due anni» (art. 17, comma 3, lett. a), l.r. cit.). Ne consegue la legittimità della cancellazione dal ruolo disposta per sopravvenuta insussistenza dei requisiti morali.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza taxi, impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma lo aveva cancellato dal ruolo provinciale dei conducenti per sopravvenuta insussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 17 l.r. Lazio n. 58/1993. La cancellazione era stata disposta in ragione di una condanna definitiva alla pena di un anno di reclusione per violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (reato in materia di stupefacenti).
Il ricorrente aveva altresì impugnato il diniego di rinnovo quinquennale della vidimazione della licenza taxi opposto da Roma servizî per la mobilità s.r.l. e la sospensione della licenza disposta da Roma capitale, nonché la conseguente domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare le eccezioni di rito sollevate da Roma capitale, ritenendo di poterle superare in considerazione dell’infondatezza nel merito della domanda.
Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che la condanna ad un anno di reclusione (peraltro sospesa) non fosse ostativa all’iscrizione, in quanto l’art. 17, comma 3, lett. f), l.r. Lazio n. 58/1993 richiede una «condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno» per i reati in materia di stupefacenti.
Il TAR ha respinto tale lettura, osservando come la soglia ostativa sia integrata dalla pena pari ad un anno: l’espressione “non inferiore ad un anno” non ammette la penalità esattamente annuale, poiché una pena di un anno non è “inferiore” a un anno. L’interpretazione contraria, oltre a contrasterebbe con il dato letterale della norma (art. 12 preleggi), determinerebbe l’ammissione al ruolo di soggetti condannati a pene superiori alla soglia.||DSML||p>
A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato il diverso regime previsto dall’art. 17, comma 3, lett. a), l.r. Lazio n. 58/1993, che per le altre fattispecie criminose richiede «condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni»: la differente formulazione testuale evidenzia la volontà del legislatore regionale di imporre un maggior rigore per le violazioni in tema di stupefacenti.||DSML||p>
Accertata la legittimità della cancellazione, il Collegio ha ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduceva l’invalidità derivata degli atti adottati dalle altre amministrazioni, nonché la domanda risarcitoria, difettando il primo elemento costitutivo dell’illecito della pubblica amministrazione, ossia l’illegittimità del provvedimento, come richiesto da Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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