Inammissibile il ricorso contro l’archiviazione della CILA: atto privo di efficacia lesiva (TAR Lazio n. 353 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è un atto privato di mera comunicazione, che non è sottoposto ad alcun controllo sistematico dell’amministrazione, a differenza della SCIA. Ne deriva che i pronunciamenti anticipati dell’ente sulla ammissibilità degli interventi comunicati con CILA non hanno carattere provvedimentale, ma meramente informativo, non rispondendo ad un potere legislativamente tipizzato. L’atto con cui il Comune archivia o dichiara inefficace una CILA è privo di esecutorietà e di forza inibitoria, sicché il ricorso proposto avverso di esso è inammissibile per originaria carenza di interesse. Resta fermo il potere sanzionatorio e di autotutela esecutiva dell’amministrazione quando l’attività debordi dal paradigma normativo della CILA.

Il Fatto

Il condominio ricorrente ha presentato una CILA per la delimitazione di una porzione di strada privata adiacente ad un civico, mediante tracciamento con vernice, allocazione di vasi in cemento con piante e paletti in ferro collegati da catenella. Il Comune ha dapprima acquisito il parere negativo del Settore Viabilità – Polizia Locale, che ha ritenuto la delimitazione idonea ad arrecare intralcio al deflusso veicolare, e poi ha dichiarato l’inefficacia della CILA con diffida all’esecuzione dei lavori.

Il condominio ha impugnato sia la nota di archiviazione sia il presupposto parere negativo, deducendo difetto di istruttoria, violazione della disciplina sulle strade private ad uso pubblico e lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per la non immediata lesività dell’atto impugnato, dando avviso al difensore presente.

Il punto di partenza è la distinzione tra edilizia libera con CILA e SCIA. Il regime dell’attività sottoposta a CILA, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, non prevede una fase di controllo successivo con eventuale esito inibitorio. A fronte della comunicazione l’amministrazione conserva il solo potere-dovere di vigilanza e sanzione previsto dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Non esiste, dunque, un titolo edilizio tacito o espresso.

Il Collegio richiama il parere del Consiglio di Stato n. 1784 del 04.08.2016, secondo cui l’attività assoggettata a CILA non è sottoposta a un controllo sistematico basato su procedimenti formali e tempistiche perentorie, e la giurisprudenza amministrativa conforme (TAR Toscana n. 1625 del 2016, TAR Campania n. 2469 del 2019, TAR Veneto n. 307 del 2020). L’atto comunale di archiviazione o di dichiarazione di inefficacia della CILA ha quindi valore di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria.

Il Tribunale aderisce all’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato n. 632 del 17.07.2025, che esclude il ricorso all’interpretazione analogica del regime della SCIA e ancora i poteri di secondo grado al principio di legalità, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 02.07.2025. L’azione impugnatoria non è pertanto configurabile, per inesistenza di un atto amministrativo di controllo della CILA, salvo che l’attività sia repressa in quanto abnorme.

Nel caso di specie la CILA è stata inibita per contrasto con il parere della Polizia Locale, ma non risulta utilizzata per legittimare interventi richiedenti SCIA o permesso di costruire. Il ricorso è quindi inammissibile per carenza di interesse; le spese sono compensate per la problematicità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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